Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6572 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SITES SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore T.

A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione

Trionfale n. 123, presso lo studio dell’Avv. Nicola Roselli,

rappresentata e difesa dall’Avv. Di Risio Giuseppina del foro di

Vasto (Ch) come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Caliulo

Luigi, Fabrizio Correra ed Antonino Sgroi per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 448/06 della Corte di Appello

degli Abruzzi L’Aquila del 27.04.2006/22.06.2006 nella causa iscritta

al n. 716 del R.G. anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02.02.2010 dal Cons. Dott. A. De Renzis;

udito l’Avv. Antonino Sgroi per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. FINOCCHI GHERSI

Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Chieti con sentenza n. del 17.0 1.2005 accoglieva l’opposizione proposta dalla SITES SAS contro la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali INPS e per l’effetto annullava tale cartella per l’importo eccedente L. 40.308.000 (pari ad Euro 20.817,86) rispetto all’importo complessivamente richiesto di L. 221.819.3 96 (pari ad Euro 1 13.560,15).

L’opponente SITES eccepiva l’infondatezza della pretesa azionata (riguardante omesso versamento di contributi per il periodo gennaio 1995/dicembre 1997 e sanzioni irrogate per ritardata presentazione dei modelli DM/10 M del dicembre 1994), avendo provveduto a pagare “spontaneamente” il dovuto e a sanare il residuo in data 21.05.1998, come da assegno circolare Banco di Roma, ed avendo regolarizzato con il condono tutte le spettanze fino al 1994.

A seguito di appello dell’INPS la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 448 del 2006 ha riformato la decisione di primo grado rigettando l’opposizione delle SITES avverso la cartella esattoriale.

I punti sottoposti al giudice di appello erano i seguenti:

a) la società appellata aveva sollevato l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale nei confronti dell’INPS, non essendo stato prodotto l’atto di conferimento dello specifico potere ad impugnare per conto e nome dell’Ente;

b) in punto di merito, la società aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto l’INPS si era limitato a richiamare una decisione delle Sezioni Unite, di questa Corte e la società stessa aveva ribadito la spontaneità del pagamento, essendo stato redatto l’accertamento in data 12.05.1998, ossìa successivamente al pagamento;

c) quanto alla contestazione dell’omessa presentazione dei modelli DM/10, la società aveva sostenuto che trattatasi si di omessa denuncia, ma accompagnata dalla compiuta registrazione o bbligatoria dei lavoratori annotati nel registro paga e matricola, il che escludeva l’applicabilità di sanzioni, che, quanto meno, avrebbero dovuto essere limitate all’anno antecedente il ravvedimento operoso, anche tenendosi conto della sopravvenuta normativa più favorevole di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116.

La Corte territoriale ha superato il rilievo sub a) affermando che l’INPS aveva prodotto in appello la procura ad litem; quanto al punto sub b) ha richiamato Sezioni Unite n. 1 1252 del 2003, che ha superato il contrasto in tema di sgravio, per le aziende del Mezzogiorno, in senso favorevole all’INPS; quanto al punto sub e) ha osservato che la mancata presentazione dei modelli DM/10 M integrava “evasione” contributiva, che giustificava la sanzione “”una tantum” prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217.

La SITES ricorre con quattro motivi L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente in particolare sostiene che al momento della proposizione dell’atto di appello non risultava prodotto il documento relativo alla procura generala ad litem, dal che l’erroneità dell’impugnata sentenza, che non ha rilevato l’inammissibilità del gravame proposto dall’INPS. Il motivo è infondato.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di omesso deposito della procura generale ad litem il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione della parte, senza avere prima provveduto a formulare invito – in adempimento al dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., comma 1 – a produrre il documento mancante. Tale invito ben può essere rivolto anche dal giudice di appello e la produzione del documento ha l’effetto di sanare “ex lune” l’irregolarità della costituzione (ex plurimis Cass. n. 13434 del 2002; Cass. n. 1711 del 2000; Cass. n. 10382 del 1998 e altre decisioni conformi).

Orbene nel caso di specie l’ente previdenziale ha provveduto, a seguito dell’eccezione della parte appellata e dell’invito del giudice di appello, a depositare la procura all’udienza di discussione, circostanza riconosciuta dalla medesima appellata (cfr.

pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione). La produzione dell’atto di procura ha sanato l’originario difetto dello ius postulandi, sicchècorrettamente il giudice di appello ha ritenuto superata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello sotto l’evidenziato profilo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente afferma che, a fronte di una generica censura sollevata dall’INPS in sede di appello e di un semplice richiamo di una pronuncia di questa Corte in materia di sgravio contributivo, il giudice di appello è incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo esteso l’esame ad una parte della decisione di primo grado non fatta oggetto di specifica contestazione.

La censura è priva di pregio e va disattesa.

Dall’esame degli atti, che può effettuarsi in sede di legittimità trattandosi di error in procedendo riconducibile sotto l’art. 360 c.p.c., n. 4, risulta che l’impugnata sentenza non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’INPS infatti con l’atto di appello ha contestato la decisione di primo grado in materia di sgravio contributivo ed in particolare ha sostenuto la non spontaneità del pagamento, perchè effettuato dopo l’accertamento di violazioni contributive da parte della socie, richiamando in tale contesto giurisprudenza di questa Corte circa la non spettanza dello sgravio ex L. n. 183 del 1976.

L’indagine del giudice di appello può ritenersi correttamente effettuata, essendosi mantenuta nell’ambito degli specifici elementi segnalati dall’istituto appellante.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’asserita tardività della regolarizzazione spontanea. Al riguardo sostiene che erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto il requisito della spontaneità del pagamento parziale effettuato il 19 maggio 1998, essendosi l’accertamento ispettivo concluso il 2 giugno 1998 e non essendo stata fornita alcuna prova del suo inizio in data 20 aprile 1998.

La doglianza è infondata, in quanto tende ad ottenere il riesame di una valutazione del giudice di merito, il quale ha osservato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, come non possa ritenersi spontaneo il pagamento di contributi effettuato nel corso dell’attività ispettiva, conclusasi il 2 giugno 1998.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 nonchè vizio di motivazione.

La censura si riferisce alla mancata presentazione dei modelli DM/10 M, che il giudice di appello ha qualificato in termini di “evasione” comportante l’applicazione della sanzione prevista dalla richiamata L. n. 662 del 1996, mentre la ricorrente sostiene sul punto la non intenzionalità dell’evasione, potendosi configurarsi omessa registrazione (nonchè denuncia), ma accompagnata dalla compiuta registrazione obbligatoria dei lavoratori annotati nel registro paga e matricola. Il che, ad avviso della stessa ricorrente, aveva consentito agli ispettori INPS di accertare l’omesso invio dei modelli DM/10.

La ricorrente aggiunge che quest’ultima circostanza sarebbe stata del tutto trascurata dalla Corte aquilana, anche in relazione alla sopravvenuta normativa più favorevole ex L. n. 3 88 del 2000, art. 116.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre contrasto giurisprudenziale in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, ha affermato che la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della “evasione” e non già della semplice “omissione” contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b) comminante una sanzione “una tantum”, che può essere evitata effettuando la denuncia della situazione debitoria “spontaneamente” (prima cioè di contestazioni o richieste dell’ente), senza che, “in subiecta materia”, spieghi influenza l’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg. (configurante la fatti specie dell’evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesa l’indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore (Cass. S.U. n. 4808 del 7 marzo 2005; Cass. n. 1552 del 2003; Cass. n. 53860 del 2003; in senso difforme Cass. n. 14727 del 2003 e n. 533 del 2003).

Orbene la sentenza impugnata ha seguito l’esposto indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte sulla base di un ampio excursus del sistema normativo, giungendo, come già detto, alla corretta conclusione della sussistenza nel caso di specie dell’evasione contributiva in relazione alla L. n. 662 del 1996 e ritenendo non applicabile al caso di specie la L. n. 388 del 2000 in ordine al pagamento delle sanzioni da calcolarsi secondo i vecchi criteri.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010 Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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