Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6572 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26494-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE DI MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di sei cartelle di pagamento eccependo – tra l’altro – la carenza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore del ruolo e degli atti prodromici alle cartelle di pagamento.

La CTP dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti di natura previdenziale e rigettava nel resto il ricorso.

Il contribuente proponeva appello censurando la sentenza impugnata sotto molteplici profili, ribadendo, in particolare, la illegittimità della sottoscrizione dei ruoli formati e sottoscritti da soggetti privi di qualifica dirigenziale.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza in data 1 febbraio 2019, dichiarava l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione perchè rappresentata e difesa da avvocato del libero foro e, in accoglimento dell’appello, annullava la comunicazione di iscrizione ipotecaria. Rilevava la CTR che l’Ufficio non aveva adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico di dimostrare l’appartenenza del sottoscrittore dell’atto alla carriera direttiva e che non erano state illustrate le ragioni della delega, il termine di validità, nè era stato indicato il nominativo del soggetto delegato. Osservava, inoltre, che l’iscrizione ipotecaria era nulla per l’omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, per avere la CTR affermato l’illegittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione poichè rappresentata e difesa da avvocato del libero foro.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per avere la CTR ritenuto nulla l’iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La ricorrente ha impugnato le due rationes decidendi concernenti, rispettivamente, l’illegittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione poichè rappresentata e difesa da avvocato del libero foro e la nullità dell’iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Sennonchè la sentenza impugnata contiene una terza autonoma ratio decidendi, avendo la CTR ritenuto l’invalidità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, degli atti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria per non avere l’Ufficio dimostrato l’appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva, esplicitato le ragioni della delega e il termine di validità, nè indicato il nominativo del soggetto delegato.

Siffatta statuizione – indipendentemente dalla sua giuridica correttezza – non risulta fatta oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente e ciò determina l’inammissibilità del ricorso, in quanto inidoneo a condurre alla cassazione della decisione impugnata.

Il ricorso per cassazione non introduce, infatti, un terzo grado di giudizio, tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata. Esso si caratterizza, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione perimetrata nell’ambito dei vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. n. 4293 del 2016, Cass. n. 3633 del 2017, Cass. n. 16314 del 2019).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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