Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6571 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25688-2020 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO N.

144, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CIRO PASQUALE LENTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che il sig. P.L. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria – Cosenza che ha confermato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di sottoscrizione dell’atto impositivo;

che l’Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in ordine alla delega alla firma dei provvedimenti impositivi;

che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021). Nella specie, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della sentenza impugnata;

che, ove il ricorrente abbia lamentato la carenza di delega in capo al funzionario che ha concretamente firmato, trattasi di motivo sollevato per la prima volta in appello e, quindi, parimenti inammissibile (cfr. Cass. V, n. 24669/2021);

che, pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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