Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6571 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31477-2006 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GASPARI LUCIANA,

PERDONA’ GIAMPAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 957/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2006 r.g.n. 753/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato GIUFFRIDA CATERINA per delega VALLEFUOCO ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Verona, depositato in data 13.12.2002, B.L., premesso che essendo affetto da diverse patologie invalidanti gli era stata riconosciuta dall’INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza Dirigenti di Aziende Industriali) una invalidità pari al 70%, e premesso che ritenendo la propria invalidità superiore all’80% aveva fatto ricorso al Collegio Medico Arbitrale il quale peraltro aveva confermato la percentuale di invalidità riconosciutagli dall’Istituto previdenziale ai sensi del D.P.R. n. 914 del 1955, chiedeva che il giudice adito volesse ritenere il suo diritto alla pensione di inabilità in misura superiore ai due terzi, ai sensi della L. n. 335 del 1995 o, in subordine, il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alla maggiore percentuale di invalidità nella misura dell’80% ai sensi del D.P.R. n. 914 del 1955.

Con sentenza in data 7.10.2002 il Tribunale adito rigettava la domanda rilevando tra l’altro che, ratione temporis, non era applicabile la disciplina invocata dal ricorrente e prevista dalla L. n. 335 del 1995 posto che il D.Lgs. 24 aprile 1997 (recante norme in materia di nuovo regime pensionistico dei Dirigenti di Aziende Industriali) era entrato in vigore successivamente alla domanda di pensione presentata dall’interessato in data 29.1.1996.

Avverso tale sentenza proponeva appello il B. lamentando la erronea determinazione della percentuale di invalidità.

La Corte di Appello disponeva consulenza tecnica d’ufficio demandando al perito di accertare se l’appellante, alla data (29.1.1996) di presentazione della domanda di invalidità, fosse invalido in misura superiore all’80%.

In esito a tale incarico il CTU nominato, premesso che al B. era stato diagnosticato nel dicembre del 1995 un carcinoma renale per il quale era stato operato nel gennaio dell’anno successivo, rilevava che la probabile prognosi sfavorevole di tale patologia comportava il riconoscimento, alla data di accertamento della stessa, di un livello di invalidità superiore all’80%; mentre, tenuto conto dell’assenza di successive recidive o metastasi, alla data dell’accertamento a lui demandato la percentuale di invalidità doveva ritenersi inferiore alla predetta misura dell’80%.

Con sentenza in data 29.11.2004 la Corte d’appello di Venezia, premesso che in ordine alla questione concernente la non applicabilità nella fattispecie in esame della più favorevole disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria si era formato il giudicato non essendo stato proposto appello, non condividendo le conclusioni del CTU, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B. L. con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale ente succeduto ex lege all’INPDAI. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta erroneità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione di legge, sotto il profilo della disapplicazione falsa interpretazione del disposto di cui al D.P.R. n. 914 del 1955, art. 13.

In particolare rileva il ricorrente che la norma in questione stabiliva che il dato afferente allo stato di invalidità del soggetto andava verificato con riferimento alla data di sottoposizione dell’interessato ai prescritti esami medici, con possibilità di successiva revisione del contenuto di tale accertamento.

La Corte territoriale aveva per contro proceduto ad un ribaltamento della regola suddetta assumendo che al momento dell’accertamento doveva tenersi conto esclusivamente dei dati obiettivi riscontrati, mentre eventuali conseguenze evolutive negative avrebbero potuto essere prese in esame solo al momento del loro verificarsi, con conseguente riconoscimento di una maggiore percentuale invalidante.

In tal modo peraltro i giudici di secondo grado avevano omesso di valutare un elemento, quello prognostico inerente alla probabile evoluzione della malattia, insito naturalmente nella patologia in oggetto, siccome previsto dal D.M. Sanità 5 febbraio 1992 che qualificava tale malattia come “neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica”, prevedendo una percentuale di invalidità del 100%.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta erroneità della decisione impugnata per violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per disattenzione del predicato del D.M. Sanità 5 febbraio 1992.

Rileva in particolare il ricorrente che la Corte territoriale, affermando l’indifferenza del dato prognostico, aveva inopinatamente ed indebitamente disatteso il predicato del Decreto Ministeriale suddetto, in ispregio tra l’altro al principio di vincolatività delle relative tabelle, affermato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta erroneità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per carenza di motivazione, per l’acritico scostamento operato dal giudice di secondo grado, rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio in atti depositata.

Rileva il ricorrente che dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio acquisita in atti era emerso in maniera inequivoca che il CTU aveva ritenuto la sussistenza in capo all’interessato, al momento della presentazione della domanda amministrativa, di un grado di inabilità al lavoro superiore all’80%, sulla base di concrete argomentazioni di ordine tecnico facenti riferimento tra l’altro al dato normativo costituito dalle tabelle annesse al predetto decreto ministeriale.

A fronte di ciò il giudice, ritenendo evidentemente di doversi discostare da tali conclusioni, aveva l’onere di motivare adeguatamente il proprio dissenso. A siffatto onere non ha ottemperato invero la Corte d’appello, non avendo il giudice di secondo grado fornito alle parti adeguata spiegazione della ragione per la quale, in sede di valutazione del quadro patologico di pertinenza dell’interessato, alla data di sottoposizione dello stesso agli accertamenti medici in oggetto, non aveva tenuto conto della intrinseca dinamica evolutiva della patologia riscontrata, ritenuta a prognosi infausta o comunque sfavorevole. E non aveva parimenti tenuto conto delle ulteriori patologie rilevate nell’interessato che, anche a voler ritenere non omologabile il dato riferito al 100% di invalidità per la malattia neoplastica, incidevano comunque sulla capacità di lavoro dello stesso.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta erroneità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per carenza di motivazione, per pretermissione di un elemento probatorio decisivo, costituito dal referto in atti della Commissione Medica Superiore di Invalidità civile.

Rileva in particolare il ricorrente che la Corte territoriale, nel recepire del tutto supinamente la critica portata dal CTU a detto referto, aveva omesso di rilevare la patente carenza logica, riscontrabile nel ragionamento operato sul punto dal CTU, secondo il quale il referto in questione, con cui veniva riconosciuta all’interessato una percentuale di invalidità civile nella misura del 100%, non era probante stante l’assenza di evidenze cliniche afferenti la riscontrata “infiltrazione infonodale regionale”; ciò in quanto il referto in parola, formulato in termini di probabilità, non poteva fondarsi che su elementi di carattere presuntivo (e quindi non obiettivo).

Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta erroneità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per carenza di motivazione, in ordine ad altro punto decisivo, concernente le ulteriori patologie dell’interessato addotte ed in atti certificate.

Osserva il ricorrente che il giudice di secondo grado aveva supinamente recepito la relazione di consulenza tecnica d’ufficio, omettendo del tutto di dar ragione del fatto per il quale le ulteriori patologie riscontrate nell’interessato (grave disturbo di stress cronico, litiosi biliare, ipertrofia prostatica, displasia vescicale) non erano state valutate ai fini della quantificazione del grado di inabilità lavorativa dello stesso, atteso che tali affezioni non potevano non concorrere a determinare in capo all’interessato un grado di inabilità al lavoro superiore all’80%.

Orbene, ritiene il Collegio di dover innanzi tutto prendere in esame unitariamente il primo ed il terzo motivo di gravame, stante la evidente connessione esistente fra le censure sollevate, concernenti la mancata valutazione da parte della Corte territoriale dell’elemento prognostico inerente alla probabile evoluzione della malattia e l’acritico scostamento dalla valutazione operata dal CTU nominato.

I rilievi sono fondati.

Come già evidenziato a più riprese da questa Corte (fra le altre, Cass. sez. lav., 26.4.2006 n. 959), ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità il decidente deve accertare l’esistenza di una invalidità pensionabile al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa, tenendo conto dell’elemento prognostico afferente alla patologia in questione alla stregua delle cognizioni medico scientifiche concernenti la prognosi probabilisticamente sfavorevole riscontrabile in base ai dati statistico – epidemiologici correnti; per contro, ai fini della sussistenza di tale invalidità pensionabile non rileva il successivo miglioramento (o guarigione) dell’interessato avvenuto nel corso del giudizio, giacchè siffatto evento non elide il dato costituito dalla obiettiva gravita della patologia e della probabile prognosi infausta o comunque sfavorevole alla data di presentazione della domanda amministrativa.

A siffatti principi non si è in realtà attenuta la Corte territoriale la quale, nel disattendere il contenuto della disposta consulenza d’ufficio, ha rilevato che il CTU non aveva tenuto conto dei dati costituiti della pacifica assenza all’epoca di ogni localizzazione secondaria e della completa eliminazione della neoplasia e delle sue conseguenze.

Orbene, se è indubbio che il giudice non è vincolato alle conclusioni del CTU, tuttavia è del pari indubbio che è tenuto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l’indicazione esaustiva degli elementi di cui si è avvalso per pervenire alla conclusione adottata.

E’ infatti principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. sez. lav., 3.8.2004 n. 14849; Cass. sez. lav., 10.10.1997 n. 9842) che il giudice, allorquando intenda discostarsi dalle considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, deve adeguatamente motivare le sue conclusioni ed i suoi apprezzamenti, anche se ciò comporta una valutazione tecnica degli elementi in atti.

A tale esigenza logica non risponde in realtà la motivazione della Corte territoriale la quale ha argomentato il proprio dissenso assumendo “di non condividere le valutazioni del CTU in quanto doveva tenersi conto dei dati oggettivi costituiti dalla pacifica assenza in allora di ogni localizzazione secondaria e della completa eliminazione della neoplasia e delle sue conseguenze”.

In tal modo il decidente ha in realtà fatto ricorso a considerazioni inconferenti. Ed invero l’assenza di ogni localizzazione secondaria non può essere valutata quale fattore di minore gravita della neoplasia, atteso che tale patologia deve essere considerata di per sè, mentre per contro la presenza di localizzazioni secondarie costituisce fattore di maggiore gravita della stessa; la completa eliminazione della neoplasia è un elemento del tutto irrilevante sotto il profilo prognostico oltre che, nel caso specifico, assolutamente ovvio ove si osservi che il giudizio sulla esistenza della invalidità pensionabile deve essere riferito al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa la quale nella fattispecie era stata proposta il 29.1.1996, e cioè a pochi giorni dalla effettuazione dell’intervento chirurgico di asportazione della suddetta neoplasia; la completa eliminazione delle conseguenze di tale affezione non attiene al giudizio prognostico bensì alla realtà effettiva riscontrata a notevole distanza di tempo rispetto all’epoca cui l’accertamento in parola deve essere riferito.

L’impugnata decisione si discosta pertanto dalle conclusioni del CTU sulla base di argomentazioni non conducenti; ciò si risolve in una insufficienza di motivazione su un punto decisivo e controverso della causa di talchè si impone, in accoglimento dei suddetti motivi di gravame, in essi assorbiti i restanti, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste la quale si atterrà alle indicazioni ed ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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