Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6571 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 22/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21329-2012 proposto da:

Società BUYSICILIAN di G.S. & C. S.A.S., c.f.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO

14, presso lo studio dell’avvocato ADELE CAMMARERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARABETE;

– ricorrente –

contro

FRATELLI F. S.n.c., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI TRIPODI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO

FRAZZITTA;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 52/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato MONICA BATTAGLIA, con delega dell’Avvocato GIACOMO

FRAZZITTA difensore della Società f.lli F., che ha chiesto

l’accoglimento delle difese in atti ed il rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso principale, per l’assorbimento

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Buysicilian di G.S. e C. s.a.s., premettendo di aver acquistato dalla Fratelli F. s.n.c. due partite di vino denominato “Vigne dorate” (1.800 bottiglie) e “Baglio Fici” (1.200 bottiglie), destinate alla commercializzazione negli Stati Uniti, per il prezzo di 10.036,80; che in data 6.6.2002 l’importatore americano aveva segnalato, sulla scorta del rapporto fattogli pervenire da un laboratorio della California, la presenza di vizi che rendevano incommerciabile il vino (carenza di anidride solforosa che ne aveva determinato l’ossidazione); che aveva fatto eseguire delle analisi sui campioni pervenuti dagli Stati Uniti, le quali avevano confermato l’esistenza dei vizi, tuttavia successivamente non riscontrati nel corso di un accertamento eseguito in contraddittorio con la parte venditrice; che, con nota del 12.6.2002, aveva denunciato i vizi; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la Fratelli F. dinanzi al Tribunale di Marsala, chiedendo la risoluzione del contratto, con la condanna della convenuta al pagamento di Euro 82.207,31, di cui Euro 10.036,80 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed il resto per rimborso delle spese di deposito e risarcimento del danno. La società convenuta, costituitasi, eccepita preliminarmente la decadenza dall’azione per tardiva denuncia dei vizi e, subordinatamente, la carenza di interesse in virtù della constatazione amichevole relativa all’assenza di vizi, in cui ravvisava un negozio di accertamento, negava, comunque, la sussistenza del denunciato vizio.

2. Il Tribunale, con sentenza del 26.9.2008, disattese le eccezioni preliminari, ritenne fondata la domanda di risoluzione sulla scorta delle risultanze della CTU (che aveva constatato l’ossidazione del vino a causa della scarsa presenza di anidride solforosa; difetto che, secondo il perito, avrebbe potuto correggersi anche con l’aggiunta di acido tartarico) e condannò la Fratelli Fici alla restituzione del prezzo riscosso e la Buysicilian a restituire la merce oggetto di compravendita, rigettando le altre domande di quest’ultima (rimborso delle spese di trasporto, deposito e custodia, di consulenza e per servizi promozionali e risarcimento del danno).

3. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Fratelli Fici s.n.c. ed appello incidentale la Buysicilian s.a.s. (quanto al mancato accoglimento della domanda risarcitoria e di rimborso di alcune spese).

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 52/2012 del 19.1.2012, in accoglimento dell’appello principale, rigettò la domanda proposta dalla Buysicilian s.a.s. di S.G., sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a. poichè si era in presenza di vizi non apparenti (atteso che la loro rilevazione avrebbe imposto l’apertura di alcune bottiglie e l’esame del loro contenuto da parte di un esperto), il termine per la denuncia decorreva dalla loro scoperta, avvenuta il 21.6.2002 con l’acquisizione degli esiti degli accertamenti compiuti dal laboratorio californiano, con la conseguenza che la denuncia inoltrata alla Fratelli F. s.n.c. in data 28.6.2002 doveva ritenersi tempestiva;

b. il successivo verbale di accertamento consensuale del 23.8.2002 (con il quale le parti si erano date reciprocamente atto che i vini non presentavano i difetti lamentati ed, anzi, apparivano di ottima qualità), redatto all’esito di due distinte degustazioni in contraddittorio e con la reciproca presenza di esperti sommelier, aveva avuto, però, anche in ragione dei soggetti qualificati che vi avevano partecipato, lo scopo di eliminare ogni ragione del contendere sull’intera fornitura, precludendo, per l’effetto, ogni ulteriore pretesa;

c. mancava, in ogni caso, la prova (da rendersi, ai sensi dell’art. 1513 c.c., comma 2 in modo rigoroso) dell’esistenza dei lamentati vizi redibitori, tenuto altresì conto che il CTU, per quanto avesse rilevato la scarsa presenza di anidride solforosa ed il basso grado di acidità nel vino esaminato, aveva al contempo escluso che la brevissima permanenza (11 giorni, dal 4 al 15 marzo del 2002) delle bottiglie dall’imbottigliamento alla consegna alla Buysicilian s.a.s. potesse aver determinato deterioramenti del tipo di quelli lamentati;

d. il fenomeno di ossidazione rilevato dal collaboratore del giudice nei campioni esaminati era in realtà, molto probabilmente, ascrivibile alla naturale maturazione del prodotto a distanza di tempo (tre anni dall’imbottigliamento e cinque dalla produzione) e, soprattutto, all’esposizione alle elevate temperature raggiunte dalle lamiere del container in cui i pallet erano rimasti staggiti, oltre che ai due lunghi viaggi cui le bottiglie erano state sottoposte;

e. l’unica verifica attendibile, in quanto operata prima del trasporto negli Stati Uniti d’America, era quella del 4-8/3/2002, poi consacrata nel documento doganale, dalla quale si desumeva l’ottima qualità del vino e la rispondenza alle sue qualità organolettiche;

f. doveva, in definitiva, ritenersi che non fosse stata raggiunta la prova di gravi difetti redibitori che legittimassero la risoluzione del contratto.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Buysicilian s.a.s. di Scarlata Giuseppe & C., sulla base di due motivi. La Fratelli F. s.n.c. resiste con controricorso, in seno al quale propone, a sua volta, ricorso incidentale, corredato da un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per aver la corte d’appello erroneamente ritenuto che il verbale del 23/8/2012 integrasse gli estremi di un negozio di accertamento (peraltro, ai sensi dell’art. 1321 c.c., inammissibile nel nostro ordinamento), in quanto si era in presenza di una mera constatazione, come tale non preclusiva di ulteriori accertamenti e/o di successive azioni giudiziarie.

6. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1513 c.c. e art. 696 c.p.c. e seg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non aver la Corte di merito ritenuto, alla luce delle diverse analisi allegate e delle risultanze della CTU, che la causa dei gravi difetti rilevati fosse da individuare nel mancato adeguato dosaggio, in fase di produzione, dell’anidride solforosa libera in prevenzione del fenomeno di ossidazione (recte, della fermentazione alcolica).

7. Il ricorso è infondato per il convergere di plurime argomentazioni, ognuna delle quali, peraltro, idonea a sorreggere l’assunto di rigetto.

7.1. In primo e decisivo luogo deve osservarsi che la Corte locale ebbe a disattendere le pretese della odierna ricorrente sulla base di più rationes decidendi. Invero, come si è riportato in sintesi, quella Corte ritenne di non poter accogliere la prospettazione della Buysicilian perchè la vertenza era stata definita dalle parti con l’accertamento extragiudiziale di cui s’è detto, avente la forza di un vero e proprio negozio; perchè l’appellante non era stato in grado di fornire la prova rigorosa di cui all’art. 1513 c.c., comma 2; perchè l’unica verifica dotata di apprezzabile affidabilità era stata effettuata, con esito favorevole per la resistente, in sede doganale.

Manca una puntuale spendita impugnatoria di tutte le rationes decidendi, che autonomamente sorreggono la sentenza censurata, con la conseguenza che questa è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).

7.2. Ad ogni buon conto, va poi rilevato, quanto al valore della constatazione accertativa, che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie sussisteva incertezza da dirimere proprio in ordine alle obbligazioni nascenti dal rapporto intercorso tra le parti e non è dato comprendere sulla base di quale plausibile argomentazione giuridica la decisione del giudice di merito sarebbe in contrasto con i richiamati articoli del codice.

L’accertamento negoziale costituisce una modalità di autoregolamento degli interessi privati, la cui funzione risiede nel fissare la portata di un negozio o il contenuto di un rapporto precedente, con effetto immediatamente preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo. Esso può consistere anche nel riconoscimento dell’esistenza o della inesistenza di un diritto proprio del dichiarante, purchè non si verta in materia sottratta alla disponibilità delle parti (Sez. 2, n. 241 del 29/1/1974).

Nel negozio bilaterale di accertamento le parti intendono soltanto eliminare dubbi e contestazioni circa un loro rapporto, attraverso un regolamento corrispondente a quella che concordano essere stata sempre la situazione giuridica preesistente; nella transazione, invece, mirano a raggiungere una soluzione di compromesso di una controversia, attraverso un regolamento destinato a sostituire quello anteriore e mediante un comune sacrificio delle rispettive pretese (Sez. 2, Sentenza n. 1808 del 22/05/1969). Nell’ordinamento giuridico è ammessa la fattispecie del negozio di accertamento, il quale, per ciò che attiene alla sua causa, è caratterizzato dall’intento comune delle parti di conferire certezza, attraverso un regolamento che ne definisca e ne precisi l’essenza, il contenuto e gli effetti, ad un rapporto giuridico tra esse esistenti; ne deriva che presupposto necessario del negozio di accertamento è, appunto, una situazione giuridica già esistente tra le parti, ma incerta (res dubia), perchè, se fosse invece certa o inesistente, il negozio di accertamento mancherebbe di causa (cfr., Sez. 2, n. 14618 del 24/8/2012, Rv 623720). E la res dubia consiste nell’incertezza soggettiva, cioè nel dissenso, esistente tra gli stessi soggetti del rapporto giuridico, per essere discorde e contrastante la valutazione che ogn’uno essi fa della situazione giuridica in atto tra loro. In relazione esclusiva a tale loro dissenso, le parti, addivenendo ad una comune interpretazione autentica del contenuto del negozio che ha dato vita a quella situazione, giungono ad un concorde apprezzamento di essa, precisandola nel senso che ritengono conforme al suo vero modo di essere, e rendendola così certa ed incontrovertibile per il futuro (Sez. 2, Sentenza n. 2070 del 27/07/1964). A differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l’esistenza di un diritto acquisito e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo; esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall’accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso (Sez. 1, n. 3421 del 23/10/1968, Rv. 336514; Sez. 1, Sez. 1, n. 161 del 10/01/1983).

7.3. Infine risulta chiaro che la corte palermitana ha disconosciuto particolare valenza alle indagini indicate dalla appellante, in quanto, oltre ad essere state eseguite solo su pochi campioni delle bottiglie di vino, erano state poste in essere a distanza di alcuni mesi (3-4), se non addirittura di anni (tre anni e mezzo, nel caso della relazione tecnica di parte del 26.11.2005) dalla consegna della merce al cliente (avvenuta il 15.3.2002). Ha, inoltre, osservato che il fenomeno di ossidazione rilevato dal CTU nei campioni esaminati era in realtà, molto probabilmente, ascrivibile alla naturale maturazione/degrado del prodotto col trascorrere del tempo (tre anni dall’imbottigliamento e cinque dalla produzione) e, soprattutto, alle palesemente inadeguate condizioni di conservazione del prodotto, esposto per lungo tempo a sbalzi rilevanti di temperatura e sottoposto ai due lunghi trasporti di export e immediato successivo import. Peraltro era rimasta circostanza incontestata (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), com’è notorio, che i vini bianchi (quali quelli qui oggetto della vendita) vanno, in genere, consumati entro due anni dal loro imbottigliamento, proprio al fine di prevenire sgradevoli effetti ossidativi dovuti all’invecchiamento.

Ai sensi dell’art. 1513 c.c., comma 2 in mancanza di una previa e tempestiva verifica sulla qualità della cosa acquistata nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c., la prova, da parte dell’acquirente, dell’identità e dello stato del bene deve essere fornita, in caso di contestazione, in modo rigoroso.

Non è condivisibile il rilievo formulato dalla ricorrente a pagina 25 del ricorso, secondo cui la verifica si sarebbe rivelata inutile alla luce del supporto, già acquisito, di analisi di laboratorio particolarmente sofisticate. Invero, da un lato, gli accertamenti eseguiti dal laboratorio americano comunque erano stati compiuti a distanza di circa tre mesi dall’imbottigliamento del vino; dall’altro, il laboratorio californiano aveva effettuato una rapida valutazione sensoriale, con inevitabili margini di opinabilità, e non anche un’analisi chimica (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata).

Il mancato ricorso alla procedura di cui all’art. 1513 c.c. e art. 696 c.p.c. e seg., (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 6767 del 20/07/1994). E’, pertanto, necessario che i risultati della prova stessa siano tali da superare ogni ragionevole dubbio e che il giudice del merito fornisca adeguata motivazione laddove disattenda risultanze istruttorie contrastanti o dubbie o non convergenti con la soluzione da lui adottata (Sez. 2, n. 2993 del 24/05/1979).

7.4. La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. La S. C. ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. Unite, n. 24148 del 25/10/2013). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice dei merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11/11/2005 n. 22901; Cass. 128-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

In definitiva, la motivazione resa dalla corte locale appare congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, laddove non è configurabile una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1513 c.c.

8. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale si duole della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte locale ritenuto che si fosse in presenza di un vizio non apparente, come tale denunciabile nel termine di otto giorni dalla sua scoperta, laddove si trattava di un difetto facilmente percepibile con l’ordinaria diligenza, con la conseguenza che il dies a quo di decorrenza del predetto termine doveva farsi coincidere con la consegna all’acquirente della merce e che, quindi, la denuncia era avvenuta tardivamente.

8.1. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

9. In definitiva, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio dì legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura della causa e delle attività effettivamente svolte.

PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese, che liquida in complessivi Euro 5.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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