Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6570 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23463-2020 proposto da:
SEACSUB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE GLENDI;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 07/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che la Seacsub s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha respinto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza resa dalla CTC – Sezione di Genova n. 1175/7/2011, in ordine all’esenzione decennale ILOR ed alla relativa domanda di rimborso;
che l’Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso;
che, in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ratione temporis vigente;
che in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal c.p.c., perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell’ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione) (Cass., 16569/2019 – nello stesso senso: Cass., 14030/2020; Cass., 10661/2021);
che, nella specie, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che il giudice di prime cure non avesse disposto alcunché in relazione al rimborso dell’imposta, pur essendo determinabile in base ai criteri fissati l’entità del quantum debeatur;
che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Liguria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022