Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6570 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21211-2019 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO ANGELOZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G.P. contro l’avviso di accertamento, relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2005, emesso dall’Ufficio a seguito di segnalazione delle autorità francesi e sulla scorta di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di (OMISSIS) del Tronto di redditi che il contribuente, inserito nella c.d. lista Falciani, deteneva all’estero e che non aveva dichiarato ai fini delle imposte dirette. Riteneva, in particolare, la CTR che, nella specie, trovava applicazione la presunzione di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, e che il contribuente non aveva fornito la prova contraria posta a suo carico.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle sentenze nn. 178, 179, 180 e 181 pronunziate in data 30/11/2017 da essa medesima Commissione Regionale di II grado delle Marche, Sezione I”.

Con il secondo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle sentenze nn. 178, 179, 180 e 181 pronunziate in data 30/11/2017 dalla Commissione Regionale di II grado delle Marche”.

I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto speculari, sono inammissibili.

La censure si presentano, anzitutto, carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo state trascritte nè allegate le sentenze menzionate in ricorso. Non risulta inoltre dimostrato il passaggio in giudicato delle decisioni, che resta anzi smentito dalla documentazione prodotta dalla controricorrente, attestante la proposizione di ricorso per cassazione.

Inoltre, le doglianze si palesano inammissibili in quanto non conformi al paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che il mancato esame delle suddette pronunce non può integrare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (in termini, Cass. n. 22397 del 2019).

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, per avere la CTR illegittimamente applicato la suddetta disposizione normativa ad un periodo d’imposta (2005) antecedente alla sua entrata in vigore.

Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in tema di accertamento tributario, la presunzione di evasione sancita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non è suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni. L’Ufficio può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice (Cass. n. 33893 del 2019).

La CTR ha dunque errato nel ritenere applicabile ad un accertamento concernente l’anno d’imposta 2005 il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, entrato in vigore successivamente, riconoscendo così alla norma – in contrasto con la pronuncia sopra richiamata efficacia retroattiva.

In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo ed il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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