Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6570 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16651/2015 R.G., proposto da:

D.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Venturelli Nuri,

con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente-

Ccontro

la Regione Puglia, con sede in Bari, in persona del Presidente della

Giunta Regionale pro tempore, autorizzato a resistere nel presente

procedimento in virtù di Delib. Giunta Regionale 6 agosto 2015 n.

1574, rappresentata e difesa dall’Avv. Loffredo Antonella e

dall’Avv. Capobianco Carmela Patrizia, con studio in Bari,

elettivamente domiciliata presso la Delegazione Romana della Regione

Puglia, giusta procura, per la prima, in margine al controricorso di

costituzione nel presente procedimento e, per la seconda, in calce

all’atto depositato il 16 dicembre 2019;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bari il 22 dicembre 2014 n. 2693/1/2014, non notificata; udita la

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio

2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; udito per il ricorrente l’Avv.

Nuri Venturelli, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avv. Paola Ambruosi, per delega

dell’Avv. Carmela Patrizia Capobianco, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il parziale

accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 22 dicembre 2014 n. 2693/1/2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Bari accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.R. e dalla “DIAMANTENERGY S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 15 gennaio 2014 n. 130/8/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale la Regione Puglia aveva preteso il versamento in via solidale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (c.d. “ecotassa”) nella misura complessiva di Euro 3.328.712,47, a titolo di imposta e relativi accessori, da parte di D.R., nella qualità di proprietario ed utilizzatore di terreno adibito a discarica abusiva, e della “DIAMANTENERGY S.r.l.”, nella qualità di esercente l’attività di discarica abusiva sul medesimo terreno; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti sul presupposto della responsabilità solidale del proprietario del terreno adibito a discarica abusiva e dell’insussistenza di rifiuti costituiti da “terra e rocce da scavo”. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello proposto dalla “DIAMANTENERGY S.r.l.”, nel senso di escluderne la responsabilità per l’esercizio dell’attività di discarica abusiva, ma confermava la decisione di primo grado con riguardo alla posizione di D.R., nel senso di ribadirne la responsabilità tributaria a titolo di proprietario e utilizzatore del terreno adibito a discarica abusiva.

2. Avverso la sentenza di appello, D.R. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 22 giugno 2015 ed affidato a due motivi; la Regione Puglia si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, D.R. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per violazione della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere stato erroneamente considerato soggetto passivo destinatario della cartella di pagamento in qualità di presunto “utilizzatore” dell’area interessata dall’attività di discarica abusiva, in considerazione del permesso rilasciato dal Comune di Sannicandro (BA) il 22 gennaio 2009, prot. n. 05/09, per la costruzione di un volume tecnico per l’alloggiamento del quadro elettrico e di una cabina elettrica di trasformazione a servizio di un impianto fotovoltaico, non essendosi tenuto conto delle risultanze comprovanti l’insussistenza di qualsiasi uso in proprio della medesima area.

2. Con il secondo motivo, D.R. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente rettificato la base imponibile (cioè, la quantità dei rifiuti) in relazione alla sola composizione dello strato superficiale del terrapieno secondo l’analisi fattane dall’A.R.P.A., estendendone arbitrariamente in via presuntiva i risultati dei relativi prelievi all’intera profondità della massa accumulata.

3. Il primo motivo è infondato.

Invero, analizzando il testo della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 32, L.R. 22 gennaio 1997 n. 5, art. 2, comma 3, e L.R. 3 agosto 2007 n. 258, il giudice di appello ha congruamente ed adeguatamente motivato le ragioni della responsabilità tributaria di D.R., in qualità di proprietario ed utilizzatore del terreno su cui la discarica abusiva insiste, mettendo in risalto come il concorso di tali qualità nella medesima persona fisica esigesse l’osservanza di un particolare dovere di controllo e di vigilanza al fine di impedire l’illecito deposito di rifiuti, richiedendo almeno la presentazione della denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della constatazione delle violazioni di legge, che, nella specie, è mancata, come è stato ben evidenziato, nonostante l’agevole riconoscibilità della natura del materiale depositato.

Laddove, invece, è stato accertato che lo stesso ricorrente, nella qualità di amministratore unico pro tempore della “DIAMANTENERGY S.r.l.”, aveva affidato ad altra società (cioè, alla “APULIA STRADE dei Fratelli E. S.n.c.”) il trasporto e la fornitura del materiale stabilizzato per il riempimento del terrapieno.

Peraltro, analizzando il testo della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 32, si può ritenere che la responsabilità tributaria dell’utilizzatore a qualsiasi titolo” è alternativa a quella del proprietario soltanto quando egli sia titolare di un diritto reale o personale sull’intera estensione del terreno, che escluda ogni ingerenza (o concorso) del proprietario nelle modalità di godimento.

Per cui, non può giustificarsi un eventuale esonero da responsabilità tributaria con il riconoscimento della veste di “utilizzatore” del terreno in capo a tale Schiralli Domenico, sulla base del rilascio a suo favore delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, considerando anche – in base alla stessa prospettazione del ricorso in cassazione – che lo stesso era soltanto promissario acquirente del terreno e, pertanto, non poteva averne la disponibilità giuridica, come è dimostrato dalla produzione dell’autorizzazione” del proprietario del terreno alla presentazione della D.I.A. per l’esecuzione dell’impianto fotovoltaico.

4. Anche il secondo motivo si rivela infondato.

Come si è detto, il giudice di appello ha motivato la rideterminazione del quantitativo di rifiuti speciali nella misura di tonnellate 10.265,44, in corrispondenza alla percentuale del 28% – desunta dalla sommatoria delle percentuali dell’1/0 di vetro, del 25% di laterizi e del 2% di miscele bituminose che costituivano (in base alle valutazioni del perito di parte) le distinte componenti del materiale di riporto secondo le analisi eseguite dall’A.R.P.A. – sulla consistenza volumetrica del terrapieno, che era stata accertata dalla polizia tributaria nella misura di tonnellate 36.622,29.

L’attendibilità di tale quantificazione è stata argomentata e valutata dal giudice di appello sulla considerazione che “il materiale di riporto era costituito prevalentemente da terreno non costituente rifiuto speciale”, per cui la residua percentuale del 72% è stata ragionevolmente imputata a “terreno e rocce”.

La censura del ricorrente si incentra, sostanzialmente, sull’osservazione che i rilievi degli organi accertatori sulla composizione del terrapieno erano stati limitati all’analisi dello strato superficiale del materiale accumulato, per cui non si poteva affermare che “tutto il terrapieno, dalla superficie al fondo, fosse costituito da rifiuti”. A suo dire, quindi, la percentuale del 28% non poteva che essere applicata alla minore consistenza del volume dello strato superficiale corrispondente in via presuntiva ad 1/5 dell’intera massa di tonnellate 36.662,29, pari a tonnellate 7.332,45 – che era quantificabile nella misura di tonnellate 2.053,09.

Tuttavia, tale conclusione non è condivisibile, fondandosi sull’ipotesi indimostrata e indimostrabile che i rifiuti speciali (nelle percentuali riscontrate) fossero depositati soltanto sul livello superficiale del terrapieno e che il resto del materiale riportato fosse esclusivamente costituito da terreno e rocce. Invero, sul piano logico, appare più verosimile presumere che la composizione percentuale del terrapieno fosse tendenzialmente omogenea per l’intera consistenza (dalla superficie al fondo), tenendo conto della comune provenienza del materiale accumulato e della mancanza di campionamenti più dettagliati in grado di attestare una distribuzione eterogenea dei singoli componenti tra i vari livelli della massa depositata sul terreno.

Per cui, la motivazione in parte qua della sentenza impugnata appare immune da vizi logici inficianti la coerenza, la completezza e l’adeguatezza delle argomentazioni esposte e delle conclusioni raggiunte.

5. Stante l’infondatezza dei motivi esaminati, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di Euro 8.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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