Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 657 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCORA

18/20, presso il Servizio Legale Centrale Patronato ACLI (presso

l’avvocato FAGGIANI GUIDO), rappresentato e difeso dall’avvocato DE

CASTRO ROBERTA, giusta procura a margine del ricorso per regolamento

di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI LECCE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 116/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che sul ricorso proposto da O.F. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il Relatore designato, visti gli artt. 377, 380 bis c.p.c., letti gli atti del procedimento civile iscritto al n. R. 24195/09 proposto da O.F. avente ad oggetto decisione sulla competenza territoriale ad esaminare l’opposizione alla decisione negativa di riconoscimento allo straniero della chiesta protezione internazionale, RILEVA:

Il Tribunale di Lecce in c.m. con sentenza 116/2009 ha declinato la sua competenza territoriale, indicando nel Tribunale di Bari il giudice competente a conoscere della opposizione che lo straniero O.F. aveva proposto in data 20.3.09 avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato il 3.3.09 dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Bari e comunicatogli il 10.3.09. Il Giudice declinante ha infatti ritenuto che, essendo stata la domanda di opposizione proposta dallo straniero quando si era concluso il periodo di sua accoglienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 20, comma 1, lett. A e comma 3 presso il Centro di Accoglienza di (OMISSIS) (provincia di Brindisi, sita nel circondario di (OMISSIS)) piu’ non sussisteva la competenza eccezionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1 come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008 (tale disposizione escludeva la competenza generale del Tribunale distrettuale ove aveva sede la Commissione Territoriale per assegnarla al Tribunale distrettuale ove aveva sede il Centro di accoglienza o di Trattenimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 20 e 21), e riemergeva la competenza generale del Tribunale distrettuale della Commissione (nella specie Bari).

Ad avviso del giudice declinante, che ha illustrato con cura e ampiezza di argomenti la sua tesi, sussisterebbero pertanto tre criteri di individuazione del giudice competente: 1) quello generale che individua il giudice nel Tribunale distrettuale nel cui ambito ha operato la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale il cui diniego viene impugnato; 2) quello eccezionale (risultante dalla integrazione che il D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. H ha operato sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1) che opera per la cognizione delle opposizioni (a termine dimidiato di soli 15 giorni) dei richiedenti ospitati nei Centri di Accoglienza (per non oltre 20 giorni) e sempre che l’opposizione sia proposta in costanza di “ospitalita’”, criterio che assegna la cognizione al Tribunale distrettuale nel cui ambito insiste il Centro ospitante; 3) quello residuale, o riemergente, sub 1 che opera quando il richiedente all’atto della proposizione del ricorso non e’ piu’ ospitato nel Centro di accoglienza.

Avverso tale declinatoria ha proposto ricorso lo straniero con atto del 23.10.2009, notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato (che non ha opposto difese) ed alla Commissione Territoriale, concluso da specifico, pertinente, quesito di diritto.

OSSERVA:

Ad avviso del relatore, le censure esattamente articolate sulla questione, correttamente sintetizzata nel quesito a pag. 18 del ricorso, meritano piena condivisione.

Ed invero, nel disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, con la modifica apportata dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 applicabile alla domanda proposta dallo straniero il 28.11.2008 (il testo modificante venne infatti pubblicato sulla G.U. 247 del 21.10.2008 ed entro’ in vigore all’esito dell’ordinario decorso di tempo), non e’ lecito individuare altro che due criteri di competenza del Tribunale distrettuale, entrambi collegati a dati oggettivi e non affidati al fattore tempo, quello generale, che si individua nel tribunale distrettuale ove ha sede la Commissione Territoriale il cui provvedimento viene impugnato (nella specie quello di Bari) e quello ulteriore o speciale, che si individua nel tribunale distrettuale nel cui ambito e’ situato il CPT o il Centro di Accoglienza nel quale il richiedente asilo – opponente a diniego e’ stato trattenuto od ospitato (nella specie il Tribunale di Lecce, insistendo in Brindisi il Centro (OMISSIS)). In tal senso militano ragioni, insuperabili, scaturenti dal dato letterale e dalla ratio legis.

Ed infatti, il relatore ritiene di evidenziare che:

1. La competenza speciale – in deroga a quella collegata alla sede della Commissione – viene dalla norma individuata correlando tribunale distrettuale a sede del Centro di accoglienza o trattenimento le volte in cui siano stati disposti accoglienza o trattenimento ai sensi degli artt. 20 e 21, ed in tal caso dimidiando il termine ad opponendum (ridotto da trenta a quindici giorni correnti dalla comunicazione del provvedimento): non e’ ammessa alcuna operazione manipolativa della predetta correlazione, quale quella adottata dal giudice declinante, nel senso di introdurre il fattore tempo nella predetta correlazione oggettiva, si’ da pervenire ad una lettura della norma (Nei casi di accoglienza o trattenimento…….. e sinche’ dura tale condizione…….il ricorso e’ proposto…..dinanzi…) affatto non consentita dalla sua lettera;

2. La ratio della previsione integratrice de qua e’ palese nel senso che si e’ inteso superare una evidente irragionevolezza dell’art. 35, comma 1 del d.lgs.: la disposizione gia’ prevedeva la competenza in deroga per i casi in cui il richiedente fosse trattenuto nel CPT ai sensi dell’art. 21 ed in tal caso dimidiava il termine ad opponendum (il trattenimento essendo consentito per trenta giorni e prorogabile per altri trenta giorni alfine di consentire l’espletamento della procedura di cui all’art. 28); non prevedeva, invece, del tutto incongruamente, che analoga deroga fosse estesa ai casi nei quali il richiedente fosse ospitato nel centro di accoglienza di cui all’art. 20 (incongruita’ derivante dalla estrema rilevanza numerica dei casi di accoglienza di cui al predetto art. 20, comma 2, lett. a quelli dei richiedenti giunti per mare privi di documenti di identita’). Di qui la pura e semplice estensione anche a tal ipotesi della previsione di competenza territoriale legata al luogo di trattenimento – ospitalita’ e per il solo fatto che essa vi fosse stata, senza che sia lecito indagare sulla ratio politica della estensione stessa (nel segno della garanzia dei diritti della difesa per prossimita’, come proposto dal Tribunale di Lecce od in quello di aumento della difesa sociale, come opinato dalla parte ricorrente), essendosi trattato di un intervento di pura e semplice razionalizzazione delle previsioni normative.

3. Coglie, poi, certamente nel segno il rilievo della difesa della parte ricorrente che evidenzia come l’intento del giudice declinante di condizionare la scelta derogatoria della competenza alla effettiva presenza dell’opponente nel Centro di accoglienza al quindicesimo giorno dalla comunicazione del diniego, termine ultimo per proporre opposizione (invece che semplicemente correlarla alla esistenza di una situazione iniziale di accoglienza o trattenimento), sia in realta’ privo di consistenza e finisca per vanificare totalmente la stessa possibilita’ di applicare la previsione di estensione della competenza in deroga del primo testo dell’art. 35, comma 1. La lettura coordinata delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, comma 3, art. 27, comma 2, art. 28, comma 1, lett. C e art. 35, comma 2 (ut supra modificato) convince del fatto che proprio per i numerosissimi richiedenti protezione ospitati nel centro di accoglienza per la ragione di cui all’art. 20, comma 2, lett. A (le verifiche di identita’ e nazionalita’), e quindi non beneficiari dei tempi propri dell’esame prioritario delle domande, sia affatto impossibile che il ricorso al Tribunale, da proporre avverso un provvedimento adottabile entro trentatre giorni dopo l’identificazione, venga a cadere entro il ventesimo giorno dall’ingresso dello straniero nel Centro e dalla relativa (fulminea) identificazione.

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, si propone che il ricorso venga in camera di consiglio accolto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Lecce.

Vista la memoria del ricorrente;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione;

che va dichiarata la competenza Tribunale di Lecce con conseguente cassazione della sentenza n. 116/09 da questo emessa;

che il Ministero dell’Interno va condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il regolamento, cassa la sentenza del tribunale di Lecce n. 116/09 e dichiara la competenza del medesimo tribunale; condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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