Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 657 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 12/01/2018, (ud. 04/07/2017, dep.12/01/2018),  n. 657

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- N.P. ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., svolgendo un motivo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Larino in data 22 febbraio 2012.

Con tale pronuncia il Tribunale ha respinto il reclamo presentato verso il provvedimento con cui il giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) ha liquidato in misura inferiore alla richiesta il compenso per attività professionale che la ricorrente ha svolto – in veste di difensore e procuratore del Fallimento – con riferimento a due giudizi (nella pronuncia indicati quali “n. 159/2002 R.G.” ed “espropriazione forzata n. 7/187”).

Il Fallimento (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

N.P. ha anche depositato memoria.

2.- Il motivo di ricorso presentato da N.P. denunzia, in via specifica, “violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 3 e 5, del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1,4 e 6, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 23, all’art. 738 c.p.c., e all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese di avvocato – Carenza di motivazione in punto di calcolo degli onorari e diritti”.

Il motivo è fondato, secondo i termini che qui in appresso si vengono ad illustrare.

3.- A base del proprio provvedimento di rigetto, il Tribunale di Larino ha posto due distinti ordini di rilievi.

Ha così osservato, in primo luogo, che “la L. Fall., art. 25, comma 1, n. 7 (leggi: n. 6), attribuisce al giudice delegato la competenza esclusiva in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti (ex multis Cass., sez. 1, sentenza n. 1394 del 19/12/1999)”.

Altresì ha “ricordato che con circolare del 20.7.2010 (inviata al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino) il giudice delegato ha previsto”, tra l’altro, che “sono del tutto legittimi sia i patti (preventivi o anche successivi) stipulati tra gli avvocati e i loro clienti in cui si preveda un compenso inferiore ai minimi o fissi tariffari sia, in caso di mancata stipulazione preventiva di un patto e di insorto contrasto tra le parti sulla giusta entità del compenso, una liquidazione, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in merito, in cui vengono scomputate e/o ridotte le voci superflue, non essenziali e/o non compiutamente documentate”.

4.- Il primo dei riportati rilievi è del tutto inconferente.

La sentenza n. 1394/1999 di questa Corte si rapporta – per escluderne la legittimità, naturalmente – alla fattispecie della determinazione del compenso professionale da parte del Tribunale che venga a proporsi in via diretta: a quella, cioè, di “parziale modifica del provvedimento del giudice delegato che non fosse stato oggetto di reclamo”.

Il caso qui in esame riguarda, invece, proprio il caso del proposto reclamo.

5.- Anche il secondo dei rilievi svolti dal Tribunale risulta non conferente. E questo al di là della constatazione che la circolare del giudice delegato, che viene richiamata dal Tribunale, cade – essendo del 2010 – in epoca successiva all’inizio dell’attività professionale in questione (2002) e, presumibilmente, pure al compiuto esaurimento della stessa (che, a quanto pare, si colloca nel 2009).

In effetti, non consta, nè viene allegata, la sussistenza in fattispecie di patti di deroga in minus dei minimi tariffari. Nè il decreto del Tribunale indica la concreta presenza, rispetto al caso deciso, di “voci superflue” e/o “non essenziali”.

D’altro canto, le voci che si manifestino “non compiutamente documentate” sono comunque da espungere dalla parcella presentata per il compenso dal professionista: a prescindere da ogni eventuale “avvertimento” che il giudice delegato ritenga opportuno formulare in concreto. Per tale riguardo occorre, piuttosto, un’indicazione specifica delle voci che si ritengono non adeguatamente comprovate, a cui venga collegato un altrettanto specifico, e relativo, scomputo. Sì che a una enunciazione di voci “non comprovate” non potrebbe in ogni caso essere assegnato quel valore (non già esaustivo, ma) semplicemente “esemplificativo”, che pur gli attribuisce il decreto impugnato.

6.- In conclusione, il decreto va cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Larino che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Larino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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