Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 657 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 12/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.12/01/2017), n. 657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9258-2012 proposto da:
IMPRESA DI COSTRUZIONI SAN QUIRICO DI NUGNES PIETRO E C. SAS, P.I.
(OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO ADRIANO;
– ricorrente –
contro
ESTEIRE A.G. SRL, P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo
studio dell’avvocato GAETANO SEVERINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABRIZIO BRACCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Lorenzelli Sabrina con delega depositata in udienza
dell’Avv. Adriano Paolo difensore della ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 giugno 2006 la Esteire A.G. srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mondovì, la Impresa di Costruzioni San Quirico di Nugnes Pietro & c. sas, esponendo che:
era proprietaria di alcuni fondi siti nel Comune di (OMISSIS), per accedere ai quali era stata da sempre utilizzata una via carrabile presente in loco ed insistente sui mappali (OMISSIS);
parte convenuta, nel corso della costruzione di un edificio sui mappali (OMISSIS) aveva costruito una nuova strada, occupando con le opere di scavo parte del mappale (OMISSIS) di sua proprietà, con l’asportazione di un castagno secolare e la realizzazione di una recinzione;
in tal modo, erano stati impediti l’accesso alla sua proprietà e l’esercizio del passaggio.
Parte attrice domandava:
l’accertamento della servitù di passaggio;
la condanna alla rimozione della recinzione di cantiere, di ogni ostacolo all’accesso ai suoi fondi e del dislivello creato;
la messa a disposizione della striscia di terreno necessaria a realizzare la nuova stradina pattuita;
il rimborso dell’importo di Euro 168,00;
il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Mondovì, nella resistenza della convenuta, con sentenza 1929/8/2009 n. 465/2002, accoglieva le domande attrici.
L’Impresa di Costruzioni San Quirico di Nugnes Pietro & c. sas proponeva appello sulla base di cinque motivi.
La Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 116/2012, in parziale riforma della decisione impugnata, la revocava nella parte in cui l’appellante era stata condannata a pagare la somma di Euro 168,00 e respingeva per il resto il gravame.
A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale evidenziava che:
– il contratto costituivo della servitù indicava in termini oggettivi la collocazione della precedente e della nuova servitù;
– la servitù era opponibile per un duplice ordine di ragioni sia perchè le note di trascrizione erano conformi ai contenuti dei vari contratti sia perchè le clausole di richiamo di un contratto precedente non erano di stile;
– la servitù era stata esercitata prima del decorso del termine di venti anni;
– la spesa di Euro 168,00 non poteva essere posta a carico dell’appellante.
Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l’Impresa di Costruzioni San Quirico di Nugnes Pietro & c. sas. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
La Esteirre A.G. srl ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza relativamente alla sussistenza degli elementi che integrano la costituzione negoziale del diritto di servitù, in quanto il rogito M. non delineava con chiarezza il tracciato della servitù sul fondo servente e la sua estensione.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2644 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione della sentenza relativamente all’opponibilità ai terzi dei contratti costitutivi di servitù prediali, in quanto, ove si fosse ritenuto validamente costituito il diritto reale oggetto di causa, questo non sarebbe stato a lei opponibile, rivestendo essa la posizione di soggetto terzo rispetto al contratto costitutivo della servitù e non essendo il contenuto del diritto in questione individuabile sulla base della nota di trascrizione.
Le censure non meritano accoglimento.
Come dedotto, la sentenza impugnata ha statuito che:
– il contratto costituivo della servitù indicava in termini oggettivi la collocazione della precedente e della nuova servitù;
– la servitù era opponibile per un duplice ordine di ragioni sia perchè le note di trascrizione erano conformi ai contenuti dei vari contratti sia perchè le clausole di richiamo di un contratto precedente non erano di stile;
– la servitù era stata esercitata prima del decorso del termine di venti anni;
Le odierne censure ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza ha dato congrua e diffusa risposta e richiedono nella sostanza un riesame del merito precluco in questa sede.
Questa Corte (Cass. n. 3590 del 25/03/1993) ha statuito che per stabilire se, ed in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza margini di equivoci e di incertezza, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce, nonchè l’essenza, la natura ed i dati caratterizzanti del diritto trasferito o costituito, restando esclusa ogni possibilità di attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota anzidetta, o, tanto meno, da altri atti o dati a questa estranei. In particolare, in terna di servitù convenzionali, la indagine sull’opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo servente va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicchè detta opponibilità può essere ritenuta solo quanto dalla nota cennata sia dato desumere l’indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonchè l’oggetto e la portata del diritto.
Nella specie la sentenza ha statuito l’esistenza dei requisiti richiesti.
Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di cui 3000 per compensi, oltre accessori.
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. Ca.Da..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017