Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 657 del 11/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 657 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 2655-2011 proposto da:
SODANO

SALVATORE (SDNSVT61L26A662P)

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO
18/B, presso lo studio dell’avvocato CALBI ENNIO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 in
persona del Ministro pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 11/01/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;

controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 404/09 della
CORTE D’APPELLO di BARI dell’1.12.09, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Ennio Calbi che si
riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del
ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

04/12/2009;

Equa riparazione

R.g. n. 2655/11 — U. P. 5 ottobre 2012

Ritenuto che Salvatore Sodano, con ricorso del 10 gennaio 2011, ha impugnato per cassazione
— deducendo due motivi di censura —, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il
decreto della Corte d’Appello di Bari depositato in data 4 dicembre 2009, con il quale la Corte
d’appello, pronunciando sul ricorso del Sodano — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio
con il Ministro dell’economia e delle finanze — il quale ha concluso per l’inammissibilità o per
l’infondatezza del ricorso —, ha respinto la domanda;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del 28 aprile 2009, era
fondata sui seguenti fatti: a) il Sodano, asseritamente titolare del diritto a pensione privilegiata, con
ricorso del 10 gennaio 1985, aveva promosso una causa dinanzi alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale della Regione Puglia; b) la Corte adita aveva definito la causa con sentenza del 30
ottobre 2007;
che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato, ha rigettato la domanda
rilevando che: a) la durata complessiva del processo presupposto ammonta a venticinque anni e tre
mesi, dai quali vanno detratti tre anni di ragionevole durata e sei anni e quattro mesi di stasi del
processo, per non avere il Sodano prodotto il provvedimento impugnato; b) i residui tredici anni e
tre mesi di irragionevole ritardo non sono indennizzabili, perché la consapevolezza della manifesta
infondatezza del ricorso pensionistico esclude ogni ansia e sofferenza del ricorrente;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto
il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente omesso di
considerare che il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è normalmente
presunto, e che l’esito del giudizio presupposto non può certamente condizionare la sussistenza del
diritto all’indennizzo;
che le censure sono fondate;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione ai sensi
dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un
danno non patrimoniale in re ipsa ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione — il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della
violazione relativa alla ragionevole durata del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del
2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, sempre che non ricorrano, nel caso
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Sentenza

che inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del
termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge
n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano
risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del
processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte,
ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia
artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della
fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza,
nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata
puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la
domanda della parte — come nella specie — sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex
plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);
che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente — ed erroneamente — fondato la
ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti
della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro
resistente;
che, inoltre, i Giudici a quibus, in palese contrasto con detti orientamenti, hanno respinto la
domanda, senza considerare che l’odierno ricorrente — avuto riguardo all’oggetto della controversia
— ha certamente patito ansia e sofferenza;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte,
restando assorbito ogni altro profilo di censura;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;
che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di venticinque anni e tre mesi;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa
riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, si considera
equo, in linea di massima, l’indennizzo di € 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva
del processo presupposto;
che, sulla base dei criteri dianzi indicati e qui ribaditi, a ciascun ricorrente spetta l’indennizzo
di € 12.500,00 per i venticinque anni e tre mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi dalla
domanda di equa riparazione al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate;
che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. (Giustizia) 8
aprile 2004, n. 127;
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concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato
subito dal ricorrente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 19288 del 2005 e 6655 del 2012);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate — sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi — in complessivi €
1.140,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 490,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;
che, a tal fine, rileva invece il D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art. 41
prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla
sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di rango
legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. 1 del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma 1» (comma 5);
che pertanto, tenuto conto della tabella A — Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato D. m. n.
140 del 2012, del valore della controversia (pari ad € 12.500,00) e, quindi, dello scaglione di
riferimento fino a euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in
ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta
dall’art. 4 dello stesso D. m.) la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per
ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n.
140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del
processo, spetta ai ricorrenti la somma di euro 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase
introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di euro 505,75.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa
nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del
ricorrente, della somma di € 12.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al
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che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per
l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale
procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B)
allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50,
paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa
allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i
procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di
merito, in complessivi € 1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il
giudizio di legittimità, in complessivi € 505,75, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 ottobre 2012

Il consigliere relatore ed estensore

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