Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6569 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23325-2020 proposto da:

E.E., E.P., E.S., nella qualità di

eredi legittimi di E.G., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO MOBILIA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2537/10/82019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che i Signori E.P., E.S. ed E.E., quali eredi di E.G. ricorrono avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Messina che ha riformato la pronuncia della CTP di Messina, ove erano state accolte le ragioni del contribuente sul diritto al rimborso della trattenuta IRPEF sull’indennità di fine rapporto quale dirigente della Provincia regionale di Messina;

che l’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata;

che, in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell’effetto devolutivo in ragione alla disposta integrale compensazione delle spese;

che con il secondo motivo si prospetta nuovamente censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per motivazione apparente in tema di compensazione delle spese;

che, quanto al primo motivo (con assorbimento del secondo motivo), in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo (Cass., 24422/2009; Cass., 10622/2010; Cass., 23226/2013; Cass., 14916/2020);

che, nella specie, la CTR ha rigettato l’appello ed ha disposto la compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di merito;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia Messina in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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