Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6569 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16303/2015 R.G., proposto dal:

Comune di Aversa (CE), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di

Delib. Giunta Municipale, 11 giugno 2015 n. 187, rappresentato e

difeso dall’Avv. Nerone Giuseppe, con studio in Santa Maria Capua

Vetere (CE), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Fiorentino

Angela, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “SMART. PROJECT S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Prof. Avv. d’Ayala Valva Francesco, con studio in Roma,

ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli il 15 gennaio 2015 n. 299/45/2015, non notificata; udita

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

udito per il ricorrente l’Avv. Ciaramella Giuseppe, per delega

dell’Avv. Nerone Giuseppe, che ha chiesto l’accoglimento; udito per

la controricorrente, il Prof. Avv. d’Ayala Valva Francesco, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 15 gennaio 2015 n. 299/45/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli accoglieva l’appello proposto dalla “SMART. PROJECT S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’11 novembre 2013 n. 496/1/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale il Comune di Aversa (CE) aveva preteso il versamento della T.A.R.S.U. per gli anni 2010 e 2012 nella misura complessiva di Euro 159.210,00, a titolo di imposta e relativi accessori, da parte della “SMART. PROJECT S.r.l.”, nella qualità di gestore delle aree di sosta a pagamento senza custodia del territorio comunale, in forza di contratto di appalto del 22 luglio 2009; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente sul presupposto della titolarità del servizio di gestione delle aree scoperte destinate a parcheggio e dell’occupazione delle aree in questione sin dal 22 luglio 2009. La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, rilevando la carenza di legittimazione passiva della “SMART. PROJECT S.r.l.”, essendo stati assunti gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune di Aversa (CE) dall’associazione temporanea di imprese tra il “CONSORZIO URBANIA VIVERE LA CITTA'” e “l’ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.c.a.r.l.”.

2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Aversa (CE) proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 25 giugno 2015 ed affidato ad un unico motivo; la “SMART. PROJECT S.r.l.” si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo, il Comune di Aversa (CE) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente individuato il soggetto passivo destinatario della cartella di pagamento nell’associazione temporanea di imprese tra il “CONSORZIO URBANIA VIVERE LA CITTA'” e l'”ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.c.a.r.l.”, anzichè nella “SMART. PROJECT S.r.l.”, la quale era l’unica titolare del servizio di gestione delle aree scoperte destinate a parcheggio e, in quanto tale, aveva provveduto all’occupazione delle medesime aree (in base alla stessa denuncia di inizio attività).

2. Preliminarmente, si rileva che

Il motivo è fondato.

Secondo il giudice di appello, “il soggetto che ha assunto gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune di Aversa non è la SMART. PROJECT S.r.l., che è una semplice impresa consorziata, ma la stessa ATI, a mezzo della capogruppo, Consorzio Urbania Vivere la Città”, per cui “l’ente pubblico, conseguentemente, avrebbe dovuto rivolgere la pretesa tributaria proprio nei confronti di quesrultima”. Secondo l’opinione di questa Corte, il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate (in termini: Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2014, n. 1636).

Ciò non di meno, con la modifica dell’art. 2602 c.c., introdotta dalla L. 10 maggio 1976 n. 377, e l’entrata in vigore della L. 21 maggio 1981 n. 240 – che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio – specifiche fasi dell’attività dei consorziati vengono affidate ad un’organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma 2, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati (in termini: Cass., Sez. 1, 26 luglio 1996, n. 6774), senza bisogno di spendita del nome degli stessi (così: Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829), l’obbligazione dei quali sorge, quindi, direttamente in capo agli stessi, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così: Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664).

Ne discende l’irrilevanza della stipulazione del contratto di appalto da parte dell’associazione temporanea di imprese tra il “CONSORZIO URBANIA VIVERE LA CITTA'” e l'”ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.c.a.r.l.”. Invero, in tale sede, il “CONSORZIO URBANIA VIVERE LA CITTA'”, in qualità di capogruppo – mandatario dell’associazione temporanea di imprese, aveva espressamente assunto “la gestione tecnica ed amministrativa del servizio, che dovrà avvenire a mezzo dell’impresa consorziata “SMART. PROJECT S.r.l.” (…)”, per cui la “SMART. PROJECT S.r.l.” era stata espressamente indicata come consorziata affidataria del servizio medesimo. Dunque, l’obbligazione tributaria non poteva che insorgere in capo alla “SMART. PROJECT S.r.l.”, in qualità di aderente al “CONSORZIO URBANIA VIVERE LA CITTA'”, il quale ne aveva specificamente speso la denominazione nei confronti del Comune di Aversa (CE) come affidataria del servizio di parcheggio a pagamento. Non a caso, la stessa consorziata aveva presentato all’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Aversa (CE) la denuncia di inizio dell’attività di parcheggio il 12 novembre 2009.

Pertanto, non può che individuarsi nella “SMART. PROJECT S.r.l.” il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, a cui la cartella di pagamento è stata correttamente notificata.

Come è noto, il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 1 e comma 2, del stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (…)” e che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (…)”.

In linea generale, questa Corte ha chiarito come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047).

Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 18226), questa Corte ha precisato che il concessionario deve pagare la tassa per i parcheggi, oltre che per la mancanza di denuncia, in quanto i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva (in termini: Cass., Sez. 5, 15 novembre 2000, n. 14770; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, n. 13185).

Nè è necessaria una completa sottrazione fisica dell’area o la titolarità di un diritto reale di godimento. Neppure assume rilievo giuridico la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare esigenze pubbliche (in termini: Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, nn. 20764, 20765, 20767, 20768).

Tale peculiarità rende inconferente (per eterogeneità di ratio) il richiamo all’orientamento giurisprudenziale in tema di T.O.S.A.P. per la medesima fattispecie, secondo cui l’affidataria è esonerata da tassazione allorquando sia soltanto attribuito – quale sostituta dell’ente nello sfruttamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l’area (non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche di fatto, nella disponibilità del Comune) (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2009, n. 19841; Cass., Sez. 5″, 21 luglio 2017, n. 18102; Cass., Sez. 5″, 15 gennaio 2020, n. 613).

Difatti, si può affermare che la soggezione alla T.A.R.S.U. trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa (per tale aspetto: Cass., Sez. 5″, 21 giugno 2017, n. 15440), cioè alla gestione del parcheggio a pagamento, che è oggettivamente idonea (per l’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio) alla produzione di rifiuti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

4. Possono essere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della progressiva consolidazione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa per intero tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione, liquidandole nella misura complessiva di Euro 7.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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