Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6568 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20432-2020 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1B,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUISA TORCHIA, LAURA TRIMARCHI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ UNIPERSONALE I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio

dell’avvocato SIMONE TABLO’, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GALLARATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 646/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che Autostrade per l’Italia s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Varese, ove sono state accolte le ragioni del Comune di Gallarate in ordine alla TOSAP su viadotto autostradale;

che la soc. unipersonale ICA s.r.l., nella sua qualità di incaricata per la riscossione della TOSAP in Comune di Gallarate ha spiegato controricorso, mentre l’Amministrazione comunale è rimasta intimata; che, in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive posizioni sia la ricorrente Autostrade per l’Italia s.p.a. che la soc. ICA s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di diverse diposizioni di legge in materia di costruzione e gestione di autostrade;

che premesso che il presupposto impositivo è costituito – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Dunque, ai fini della TOSAP, rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass., 2555/2002; Cass., 11553/2004; Cass. n.), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, non può che essere interpretato nel senso che l’occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo. Ne’ può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità (Cass., 11688-11689/2017; Cass., 28341/2019);

che, nella specie, la CTR ha accertato che, insistendo il viadotto autostradale sul territorio comunale, è inibita al Comune qualsiasi scelta circa la diversa destinazione del suolo pubblico.

che, quanto al secondo motivo, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (Cass. 11886/2017; Cass., 28341/2019; Cass., 20974/2020);

che, nella specie, la CTR ha escluso la sussistenza dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), facendo buon governo dei principi sopra menzionati.

che, pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Autostrade per l’Italia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’agente per la riscossione, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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