Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6568 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10521/2012 proposto da:

G.A.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE

BATTIANTE;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI

2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIO A. IPPOLITO;

– controricorrente –

e contro

C.F.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 271/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 288/1984, accolta la domanda di P.A., e rigettata quella del convenuto C.F., dispose il trasferimento, ex art. 2932 c.c., del locale garage promesso in vendita dal C. in favore dell’attore, subordinatamente al pagamento, entro un mese dal passaggio in giudicato della statuizione del residuo prezzo ammontante a 15 milioni di Lire, condannando, inoltre, il C. a versare, a sua volta, l’importo di 10 milioni di Lire al P..

La Corte d’appello competente per territorio, con sentenza del 10/4/1987, dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dal C., che, nelle more aveva alienato (atto del 10/2/1983) a G.A.R. il bene immobile in discorso.

Successivamente il P., premesso che era stato costretto, per liberare il box, a pagare la somma di 22 milioni di Lire al Credito Fondiario, il quale aveva provveduto a pignorare l’intero stabile, del quale faceva parte il predetto locale, procedendo per debiti contratti dal C., nei confronti del quale l’attore era creditore, nel complesso, per Lire 35.066.090, aveva chiesto dichiararsi estinto per compensazione il debito di 15.000.000 di Lire, condannandosi il convenuto al pagamento del residuo. Inoltre nei confronti della G., a sua volta convenuta, chiedeva pronuncia di condanna al rilascio del box.

Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 147/1999, dichiarato inefficace l’atto di compravendita stipulato con la G., condannò costei ed il C. a rilasciare l’immobile; condannò, inoltre, il P. a pagare al C. la somma di 15.000,000 di Lire e quest’ultimo a pagare al primo quella di Lire 34.069.400; infine, rigettata la domanda della G. (la quale aveva chiesto affermarsi l’inadempimento del P. e ordinarsi la cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione), dispose la trascrizione della sentenza.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1102/2002, depositata il 30/12/2002, rigettati gli appelli principali del C. e della G. e accolto quello incidentale del P., dichiarò estinto il debito dello stesso di 15 milioni di Lire per compensazione con il maggior credito vantato nei confronti del C., ammontante a Lire 34.069.400, condannando quest’ultimo al pagamento della differenza.

In estrema sintesi, per quel che può essere utile in queste sede, va ricordato che la Corte territoriale ritenne la G. non legittimata ad interloquire a riguardo della statuizione che aveva rimesso in termini il promissario acquirente per il pagamento del residuo prezzo, trattandosi di rapporto intercorrente fra costui e il promittente alienante; escluse l’inadempienza del P., riconoscendo che il predetto aveva legittimamente sospeso il pagamento ai sensi degli artt. 1481 e 1482 c.c., stante il pignoramento dell’intero stabile prima del passaggio in giudicato della sentenza, trovandosi, così, costretto, per evitare l’evizione, a corrispondere al creditore procedente la somma di 22 milioni di Lire; inoltre doveva reputarsi opponibile alla G., che aveva acquistato il box il (OMISSIS), il trasferimento ex art. 2932 c.c., in considerazione dell’intervenuta trascrizione della domanda.

Proposto ricorso per cassazione la G., la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4864/07 dell’1/3/2007, rigettato il primo motivo, dichiarato assorbito il settimo, accolse i restanti motivi per quanto di ragione, cassando con rinvio.

Al fine di riprendere in questa sede la ratio decidendi di legittimità è opportuno riportare testualmente il passaggio motivazionale saliente: “In materia di giudicato questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che esso, oltre ad avere, ai sensi dell’art. 2909 c.c., una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonchè dei loro eredi o aventi causa), è dotato di un’efficacia riflessa: nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, rimasti cioè estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando tali soggetti siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (ex plurimis, Cass. 792/1995; Cass. 11153/1997; Cass. 5381/2005). Orbene, nel caso in cui tale situazione si determini, il terzo ben può far valere l’ingiustizia di una siffatta decisione ove questa sia nei suoi confronti produttiva di danno. Nella specie, la G. – alla quale il box era stato trasferito dal C. con atto in data 10.02.1983, successiva a quella (19.12.1980) in cui lo stesso immobile era stato promesso in vendita al P. – era certamente un terzo avente un preciso interesse giuridico (e perciò stesso legittimato a farlo valere in giudizio) a rilevare l’inosservanza, da parte del P., alla prescrizione, contenuta nella sentenza 288/1984 del Tribunale di Lucera, passata in giudicato in data 10.10.1987: essendo stato il trasferimento al P. della proprietà delle unità immobiliari, ivi compreso il box auto (ciò che direttamente rileva in causa), subordinato al pagamento del prezzo – Lire 15.000.000 – entro un mese da tale data; e non avendo il soggetto onerato pacificamente adempiuto nel perentorio termine stabilito.

Il mancato assolvimento all’obbligazione di pagamento del prezzo, rivestendo, per effetto della menzionata sentenza, ruolo e natura di condizione sospensiva al cui avveramento era collegata l’efficacia della sentenza (cfr. Cass. 11195/1994), ha quindi senza dubbio reso legittima l’iniziativa giudiziaria della G., terzo interessato a far valere l’inefficacia – nei suoi confronti della decisione intervenuta fra il P. ed il C. nonchè l’inopponibilità, per le medesime ragioni di qualsiasi rapporto di debito/credito fra le stesse parti che abbia poi determinato l’inosservanza del comando contenuto nella sentenza 288/1984 del Tribunale di Lucera, passata in cosa giudicata”.

La Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice del rinvio, con sentenza depositata il 12/3/2012, rigettò l’appello proposto dalla G..

La predetta Corte, legittimata alla critica la G., sulla base dell’efficacia riflessa del giudicato individuata dal Giudice di legittimità, ne disattese nel merito la fondatezza della pretesa, in quanto era diritto del promissario acquirente sospendere il pagamento ai sensi degli artt. 1482 e 1460 c.c., una volta sopraggiunto il pignoramento prima della scadenza del termine per adempiere. L’alienazione, poi, dell’immobile alla G., dopo la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., rispettato il principio della priorità della trascrizione (art. 2644 c.c.) era stato correttamente giudicato dal Tribunale inefficace.

Avverso quest’ultima decisione la G. propone nuovamente ricorso per cassazione. Resiste con controricorso il P..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducente violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione agli artt. 1460, 1481, 1482 c.c., la ricorrente afferma essere rimasto violato il principio di diritto affermato in sede di legittimità, includente le premesse logico-giuridiche, in base al quale, non solo la G. aveva il diritto processuale ad interloquire, in quanto attinta dall’effetto riflesso del giudicato inter alios, ma la pretesa del P. di sospendere il pagamento del residuo prezzo aveva procurato l’inosservanza del comando giudiziale passato in giudicato e l’inopponibilità del rapporto interno tra promittente e promissario, che era stato causa della predetta inosservanza.

La doglianza è infondata.

La statuizione di cassazione, sopra riportata, risolve positivamente la questione concernente la legittimazione del terzo, che ne abbia interesse giuridico, ad avvalersi del giudicato inter alias e a tale dictum la Corte locale del rinvio si è adeguata correttamente. Non formava oggetto di quella statuizione di legittimità la risoluzione del quesito giuridico, oggi riproposto con il ricorso, riguardante la valutazione degli effetti derivanti dal mancato pagamento del residuo prezzo stabilito con la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.. Sul punto la predetta sentenza offre solo considerazioni incidentali, aventi portata astratta ed ipotetica ed esclusivamente dirette a valutare l’interesse del terzo ad avvalersi del giudicato inter alios; affermazioni da intendersi quali meri obiter dicta, perchè ininfluenti sulla statuizione adottata.

Con il secondo motivo viene denunziata violazione degli artt. 1218, 1241, 1242, 1243, 1453, 1461, 1482, 2909 e 2932 c.c. e art. 324 c.p.c..

Assume la ricorrente che l’inefficacia della sentenza n. 288/1984 non avrebbe potuto essere esclusa. Il prezzo ancora da pagare doveva intendersi avere una funzione di condizione sospensiva dell’effetto costituivo, destinata ad avverarsi nel solo caso dello adempimento, con effetto solutorio nella ipotesi contraria, dovendosi escludere trattarsi scostamento di scarsa importanza.

Peraltro, in punto di fatto, rileva la ricorrente che il pignoramento non aveva riguardato il box e, comunque, era onere del P. fornire la prova del contrario.

Inoltre, si soggiunge ulteriormente, nella prima citazione del P., anteriormente, quindi all’acquisto del box da parte della G., non si faceva cenno alla compensazione, solo successivamente prospettata. Infine, si osserva, che dalla compensazione giudiziale e non legale) non poteva discendere l’effetto retroattivo di recuperare l’efficacia traslativa della sentenza, che in applicazione dell’art. 2932 c.c., aveva fatto luogo del consenso mancante sotto la indicata condizione che entro un mese dal passaggio in giudicato fosse stata pagata la somma di 15 milioni di Lire dal promissario acquirente.

La Corte non condivide neppure le censure mosse con questo secondo motivo.

Ancor prima che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., acquistasse la forza del giudicato il promittente alienante aveva radicalmente inadempiuto agli obblighi derivanti dal contratto, avendo proceduto a vendere alla G. il bene promesso in vendita al P. e avendo esposto il bene all’espropriazione creditoria. Da ciò discendono due conseguenze convergenti e decisive: il promittente alienante si era posto nella condizione di non poter più adempiere, rendendo, peraltro (salvi gli effetti della trascrizione e dell’altro e successivo giudizio che ebbe a dichiarare inefficace nei confronti del P. il secondo contratto), inoperante la sentenza del Tribunale di Lucera n. 288/1984; legittima deve ritenersi la sospensione dal pagamento del residuo prezzo effettuata in autotutela dal promissario acquirente, in quanto sottoposto ad evizione (art. 1481 c.c.) e, comunque, in via d’eccezione per l’inadempimento altrui (art. 1460 c.c.); nonchè l’invocata compensazione. Pur vero che in presenza di statuizione ex art. 2932 c.c., il mancato adempimento dell’obbligazione di pagare il residuo prezzo, secondo le indicazioni di questa Corte, fa venir meno l’effetto traslativo per il non verificarsi della condizione (Sez. 2, n. 266 del 16/1/2006, Rv. 586248), tuttavia, qui, come si è già anticipato, il mancato pagamento del saldo, poi portato in compensazione, contrasta il grave e primigenio inadempimento del promittente alienante, maturato prima che la determinazione giudiziale divenisse vincolante per irrevocabilità. In definitiva, il G. è venuto meno ai propri obblighi contrattuali ancor prima che la vicenda fosse venuta ad essere regolata dal provvedimento del giudice.

Proprio perchè l’effetto traslativo della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., non era mai venuto meno non v’è da riscontrare, come invece vorrebbe parte ricorrente, una riviviscenza dell’efficacia traslativa della predetta sentenza.

Le ulteriori critiche esposte con il motivo al vaglio vanno riscontrate come manifestamente infondate. L’asserto secondo il quale il box promesso in vendita fosse rimasto estraneo al pignoramento costituisce allegazione di una circostanza di fatto in questa sede non esaminabile, oltre che essere stato esposto quale questione nuova. La mancata invocazione della compensazione in seno alla prima citazione del P. trova logica ed ovvia spiegazione nel fatto che il pignoramento sarebbe intervenuto solo in epoca successiva.

Con il terzo motivo la G. deduce la violazione degli artt. 2652, 2668 e 2909 c.c., artt. 99, 100, 112, 115, 116, 324, 343 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Se è pur vero che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., era stata trascritta anteriormente a quella dell’atto di acquisto da parte della ricorrente, essa era rimasta senza effetti a cagione della caducazione della pronunzia, in ragione del mancato adempimento della condizione da parte del promissario acquirente.

Quest’ultimo motivo, dipendente dal precedente, non può che seguirne il destino.

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore di quella resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 2.700 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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