Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6567 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13862-2020 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3412/2/82019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria – Catanzaro che ha confermato la pronuncia della CTP di Catanzaro, ove sono state accolte le ragioni del contribuente, ritenendo prescritto il credito erariale per IVA, IRAP esatto tramite cartella;
che la parte contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;
che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di diverse diposizioni di legge in ordine alla capacità dell’Agenzia delle entrate – Riscossione ad avvalersi di avvocati del libero foro;
che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) (per tutte: Cass., Sez. Un., 30008/2019); che, nella specie, la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per nullità del mandato ad litem conferito dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione al difensore del libero foro;
che, pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento;
che il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria – Catanzaro in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022