Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6567 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. I, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7906/2010 proposto da:

G.B. ((OMISSIS)), R.G.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI Pietro L., che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ((OMISSIS)), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. 1068/07 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

5/2/09, depositato il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE

IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da R.G. e G.B. in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei Conti – sez. giurisdizionale Veneto – con ricorso depositato il 29.11.2001 e definito il 25.6.2007, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione dell’assegno di pensione in godimento.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 2 e mesi 7), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere “collettivo” del ricorso, quindi complessivi Euro 1.290,00, con parziale compensazione delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto gli attori hanno proposto ricorso formulando due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha notificato controricorso.

2.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6 CEDU e art. 2056 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui il decreto ha stabilito il risarcimento per il danno non patrimoniale discostandosi dal parametro della Corte EDU (Euro 1.000,00/1.500,00 ad anno), facendo generico riferimento alla posta in gioco ed al carattere “collettivo” del ricorso, che sarebbe circostanza inidonea a giustificare detto discostamento.

Il mezzo si chiude con quesito di diritto concernente i presupposti del discostamento dal parametro della Corte EDU e la rilevanza a questo fine del carattere “collettivo” del ricorso.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il decreto ha motivato la quantificazione del risarcimento facendo riferimento alla posta in gioco, senza prendere in esame la natura della controversia ed al carattere “collettivo” del ricorso.

3. – Il ricorso è fondato perchè questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1^, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla “circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria”, sia “stato proposto da una pluralità di attori”, considerato che “la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite” (Sez. 1^, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il dimezzamento della misura dell’indennizzo per la sola caratteristica di ricorso “collettivo” della domanda proposta dai ricorrenti. Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 2 anni e mesi 7, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1^, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009), l’indennizzo va determinato, per ciascun ricorrente, nella misura di Euro 1.93 7,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari.

Spese distratte.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 1.937,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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