Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6567 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/03/2017), n. 6567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16073/2012 proposto da:
SEICO DI C.R. & C SAS, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO
GARATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
TONIOLATTI;
– ricorrente –
contro
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO VIOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 02/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 58/09, del 22/5/2009, decidendo sul ricorso possessorio proposto da S.L. nei confronti della Seico s.a.s., dopo che con ordinanza del 23/3/2006 era stata negata tutela interinale, dichiarò illegittimo il taglio del tetto sul lato Sud dell’edificio in proprietà del ricorrente e rigettò la istanza di reintegra della veduta dall’abbaino.
La lite possessoria era insorta in quanto il S. lamentava che la Seico, la quale aveva acquistato un adiacente edificio, procedendo a lavori di ristrutturazione del detto, aveva alzato il colmo del tetto di circa mezzo metro, così impedendo l’esercizio della veduta dall’abbaino della proprietà attorea, oltre ad avere tagliato una parte del tetto dell’immobile del S., manifestando la volontà di realizzare un balcone in violazione delle distanze legali.
Proposto appello principale, il S., e incidentale, la Seico, la Corte di Trento, con sentenza depositata il 2/2/2012, in parziale riforma di quella di primo grado, accertato lo spoglio della veduta, ne dispose reintegrazione, condannando l’appellata-appellante incidentale alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso del 6/6/2012 la Seico s.a.s. chiede l’annullamento della sentenza d’appello. Resiste, con controricorso del 19/7/2012, il S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 183 c.p.c., come al tempo vigente.
Assume il ricorso che la Corte di merito aveva ritenuto tempestivamente dedotta l’eccezione d’usucapione del diritto di veduta in quanto anticipata nella memoria di cui dell’art. 183 c.p.c., comma 5. Al contrario, trattandosi di eccezione in senso stretta il S. avrebbe dovuto formularla, al più tardi, nella udienza di trattazione, consentendo l’art. 183, solamente di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.
Con il secondo motivo, censurante violazione degli artt. 112 e 183, la Seico, partendo dal presupposto, enunciato nel primo motivo, della tardività dell’eccezione, deduce che la Corte trentina aveva, perciò stesso, pronunciato in violazione della disposizione di cui all’art. 112, il quale esclude che il giudice possa pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere sollevate solo dalla parte.
Con il terzo ed ultimo motivo viene denunziato ulteriore profilo di contrasto con l’art. 112 c.p.c., in quanto l’eccezione attribuita alla controparte in effetti non era stata affatto proposta con la memoria di cui dell’art. 183 c.p.c., comma 5, ma solo, ancor più tardivamente, con la memoria istruttoria di cui all’art. 184 c.p.c., non potendosi qualificare eccezione il riferimento ad un possesso decennale della veduta, irrilevante al fine dell’acquisto per usucapione, richiedente il termine ventennale.
Con rituale atto del 4/11/2016 la ricorrente Seico ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte. A ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017