Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6567 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16073/2012 proposto da:

SEICO DI C.R. & C SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

GARATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

TONIOLATTI;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO VIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 58/09, del 22/5/2009, decidendo sul ricorso possessorio proposto da S.L. nei confronti della Seico s.a.s., dopo che con ordinanza del 23/3/2006 era stata negata tutela interinale, dichiarò illegittimo il taglio del tetto sul lato Sud dell’edificio in proprietà del ricorrente e rigettò la istanza di reintegra della veduta dall’abbaino.

La lite possessoria era insorta in quanto il S. lamentava che la Seico, la quale aveva acquistato un adiacente edificio, procedendo a lavori di ristrutturazione del detto, aveva alzato il colmo del tetto di circa mezzo metro, così impedendo l’esercizio della veduta dall’abbaino della proprietà attorea, oltre ad avere tagliato una parte del tetto dell’immobile del S., manifestando la volontà di realizzare un balcone in violazione delle distanze legali.

Proposto appello principale, il S., e incidentale, la Seico, la Corte di Trento, con sentenza depositata il 2/2/2012, in parziale riforma di quella di primo grado, accertato lo spoglio della veduta, ne dispose reintegrazione, condannando l’appellata-appellante incidentale alla rifusione delle spese di lite.

Con ricorso del 6/6/2012 la Seico s.a.s. chiede l’annullamento della sentenza d’appello. Resiste, con controricorso del 19/7/2012, il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 183 c.p.c., come al tempo vigente.

Assume il ricorso che la Corte di merito aveva ritenuto tempestivamente dedotta l’eccezione d’usucapione del diritto di veduta in quanto anticipata nella memoria di cui dell’art. 183 c.p.c., comma 5. Al contrario, trattandosi di eccezione in senso stretta il S. avrebbe dovuto formularla, al più tardi, nella udienza di trattazione, consentendo l’art. 183, solamente di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.

Con il secondo motivo, censurante violazione degli artt. 112 e 183, la Seico, partendo dal presupposto, enunciato nel primo motivo, della tardività dell’eccezione, deduce che la Corte trentina aveva, perciò stesso, pronunciato in violazione della disposizione di cui all’art. 112, il quale esclude che il giudice possa pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere sollevate solo dalla parte.

Con il terzo ed ultimo motivo viene denunziato ulteriore profilo di contrasto con l’art. 112 c.p.c., in quanto l’eccezione attribuita alla controparte in effetti non era stata affatto proposta con la memoria di cui dell’art. 183 c.p.c., comma 5, ma solo, ancor più tardivamente, con la memoria istruttoria di cui all’art. 184 c.p.c., non potendosi qualificare eccezione il riferimento ad un possesso decennale della veduta, irrilevante al fine dell’acquisto per usucapione, richiedente il termine ventennale.

Con rituale atto del 4/11/2016 la ricorrente Seico ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte. A ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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