Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6567 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14059-2018 proposto da:

COMUNE DI TERMOLI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO WALTER CIMA con studio

in CAMPOBASSO TRAVERSA VIA ZURLO 8, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SPA, in persona dei Curatori

fallimentari, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI GRIECO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2018 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIMA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato GRIECO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Termoli con il quale era stato richiesto il maggior importo dovuto per la Tarsu per gli anni dal 2007 al 2011 in considerazione dell’esistenza di una superficie tassabile superiore a quella dichiarata e per la quale era stata pagata la tassa. La commissione tributaria provinciale di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la superficie tassabile e diminuendo l’importo delle sanzioni dovute. La società contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Molise lo accoglieva annullando l’atto impugnato sul rilievo che l’intervenuto fallimento della società contribuente non poteva determinare l’interruzione del processo poichè, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, comma 2, l’inizio della procedura fallimentare non produceva effetto automatico sui processi in corso ma doveva essere dichiarata dal soggetto interessato e non, come nel caso di specie, richiesta dal rappresentante dell’ente impositore. Rilevava, poi, che in una diversa causa tra le stesse parti conclusasi con declaratoria di cessata materia del contendere era stata disposta una c.t.u. dalla quale si evinceva che la superficie tassabile era pari a metri quadrati 2790,12 e di un tanto doveva essere tenuto conto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Termoli affidato a due motivi. Il Fallimento della società (OMISSIS) s.p.a. si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 ed alla L. Fall., art. 43. Sostiene che lo (OMISSIS) era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Larino numero 10 del 21 maggio 2015, ovvero in data successiva alla instaurazione del processo d’appello e la dichiarazione di fallimento, a norma della F. Fall., art. 43, determina l’interruzione del processo indipendentemente dalla dichiarazione della parte. Per tale ragione il processo avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per essersi i giudici del riesame riportati integralmente alla sentenza pronunciata tra lè medesime parti dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso relativamente agli anni di imposta 2003/2006 senza tener conto del fatto che le parti medesime non erano pervenute ad alcun formale accordo.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Ciò in quanto l’art. 43 L.F., nel testo novellato per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che ” L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo ” stabilisce un automatismo che sottrae la facoltà di allegazione alla parte per rendere l’interruzione operante ipso iure, indipendentemente da una pronuncia giudiziale, la quale ha valore meramente dichiarativo (Cass. n. 2659 del 30/01/20172019; Cass. n. 15996 del 14/06/2019; Cass. n. 29865 del 19/12/2008; Cass. n. 6098 del 20/03/2006). La normativa fallimentare, invero, costituisce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dall’art. 300 c.p.c. ed anche rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, comma 2, (cfr. Cass. n. 31010 del 30/11/2018).

Ne deriva che il processo d’appello doveva ritenersi interrotto alla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero il 21 maggio 2015.

A tal punto il processo avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di tre mesi, pena l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., giusta il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2. Sulla decorrenza del termine per la riassunzione questa Corte ha avuto modo di precisare che, ove interessata alla prosecuzione del giudizio sia la stessa parte colpita dall’evento interruttivo, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta l’art. 43, comma 3, L. Fall., ai fini del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (Cass. n. 2658 del 30/01/2019; Cass. n. 27165 del 28/12/2016; Cass. n. 5650 del 07/03/2013).

Sennonchè nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3, l’estinzione del giudizio per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio ma solo nel grado di giudizio in cui si è verificata, per il che è superfluo l’esame da parte di questa Corte della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo medesimo (derivante dalla mancata riassunzione della causa da parte del Fallimento della società (OMISSIS) s.p.a. che si è costituito in questo giudizio) poichè essa non è stata rilevata nel processo di appello. Conseguenza ne è che la sentenza impugnata va cassata per essere nulli tutti gli atti compiuti dopo la declaratoria di fallimento e la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio e la regolamentazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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