Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6566 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13168-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MCS ELECTRONICS SRL UNIPERSONALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8640/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dalla CAMPANIA, depositata il 18/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Napoli, ove sono state accolte le ragioni della contribuente MCS Electronics srl unipersonale in tema di mancato pagamento di ratei successivi su sanzioni per controlli automatizzati;
che la parte contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 ter, come novellato dal D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 3, vigente dal 22 ottobre 2015;
che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 ter, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 3, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente agli anni di imposta pregressi, come si evince dalla disposizione transitoria dettata dal citato D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 15, comma 4 (Cass., 9176/2016; Cass., 14279/2018);
che, nella specie, la CTR non si è attenuta a tale principio, facendo applicazione del beneficio del “lieve inadempimento” a fattispecie relativa agli anni di imposta 2009, 2010 e 2012;
che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania – Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022