Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6566 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15260-2006 proposto da:

C.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO D’URSO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAMBINO LIBORIO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 206, presso lo studio dell’avvocato CURTI ANGELO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCHI MARIA TERESA

giusta procura speciale Atto Notar GUIDO BOLOGNESI di ROMA del

06/10/2006 rep. n. 38747;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 10043/2006 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositata il 17/01/2006 R.G.N. 20/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CLOTILDE MAZZA per delega CURTI ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.P.M. chiede l’annullamento della sentenza del Giudice onorario del Tribunale di Palermo, pubblicata il 17 gennaio 2006, che ha rigettato la opposizione nei confronti della cartella esattoriale emessa dall’ENPALS di Palermo che gli aveva ingiunto il pagamento di 9.489,90 euro a titolo di sanzione pecuniaria per molteplici violazioni D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e del D.L. n. 352 del 1978.

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

L’Enpals ha depositato procura notarile e il suo procuratore ha discusso la causa.

Il primo motivo concerne l’eccezione di prescrizione della sanzione, eccepita in giudizio, per essere trascorso il termine di cinque anni fissato a tal fine dalla L. n. 689 del 1981, art. 28. Infatti, si sostiene, le sanzioni riguardano violazioni commesse nel (OMISSIS) e quindi estinte nel (OMISSIS), mentre la cartella di pagamento fu notificata al ricorrente il 25 marzo 2003.

Il secondo motivo concerne la nullità della notifica della ordinanza ingiunzione che precedette la cartella, effettuata a mezzo posta al C. presso la società della quale era stato al tempo delle presunte violazioni amministratore, in violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c..

Con il terzo motivo si denunzia un vizio di omessa motivazione sul problema della prescrizione, a fronte di una specifica eccezione formulata in giudizio.

Il quarto motivo contesta la scelta del giudice di non aver ritenuto applicabile al caso in esame l’abolizione delle sanzioni amministrative in materia di assistenza e previdenza obbligatorie e di collocamento. Tale abolizione non è retroattiva decorre dalla data in entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e cioè dal 1 gennaio 2001. Il giudice non l’ha ritenuta operante assumendo come riferimento temporale il momento della comunicazione della ordinanza ingiunzione.

Il ricorrente sostiene invece che essendo nulla tale notifica il riferimento temporale vada spostato alla notifica della cartella, che è successiva a tale data. Il ricorso è infondato.

Esso è basato sul riferimento ad atti il cui contenuto non è riportato nel testo dei ricorso in violazione del principio di autosufficienza.

In ogni caso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito prova adeguata del fatto che l’ordinanza ingiunzione notificatagli presso la società e ricevuta da persona idonea alla ricezione non gli sia pervenuta. Egli assume in ricorso che nè l’ordinanza, nè alcun atto interruttivo precedente gli è pervenuto prima della cartella di pagamento e che, fino alla notifica della cartella, “è rimasto all’oscuro delle pretese dell’ENPALS”. L’affermazione è smentita dall’analisi del testo della documentazione prodotta dal ricorrente da cui si desume che le violazioni di legge gli erano state contestate già prima della emissione della ordinanza-ingiunzione del 13 dicembre 2000 e che, a seguito di tale contestazione, egli aveva chiesto di essere ascoltato, per poi non presentarsi all’audizione fissata su sua richiesta.

Infondato è anche il motivo con il quale si denunzia un preteso vizio di motivazione in relazione alla eccezione di prescrizione: non vi è omissione di motivazione perchè il giudice si è espresso, quanto meno implicitamente, in quanto ha dato conto della eccezione e poi sottolineando la validità della ordinanza ingiunzione ha riconosciuto la validità di un atto interruttivo che esclude ogni dubbio sul problema prescrizione. Quanto poi all’ultimo motivo, anch’esso risulta infondato perchè la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116 vale solo per il futuro e, non copre omissioni e violazioni poste in essere (e comunque in questo caso anche contestate) prima della sua entrata in vigore.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, con conseguente condanna alle spese del giudizio di legittimità sostenute dall’ENPALS.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’ENPALS le spese del giudizio, che liquida in 15,00 Euro, nonchè 1.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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