Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6566 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19161-2019 proposto da:

FRI-EL GROTTOLE – SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CHIARA SOZZI, GIUSEPPE ZIZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La FRI-EL GROTTOLE s.r.l., proprietaria di un parco eolico costituito da torri generatrici di energia elettrica (impianto aereogeneratore), proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di ciascun impianto eolico ottenuta escludendo il valore delle torri eoliche in quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 8.670,00 che comprendeva anche il valore della torre che compone l’aereogeneratore.

2. La società contribuente impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello osservando: a) che l’avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato anche in considerazione alla natura partecipativa della denuncia Docfa; b) che era stata osservata la procedura ed erano stati seguiti i criteri per la valutazione catastale; c) che la torre in acciaio, destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, presentava caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale dell’impianto eolico.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi.

5. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

6. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ultimo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1^ gennaio 2016, ritenuto che la torre di impianto eolico dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’aerogeneratore nonostante essa abbia natura di impianto funzionale allo specifico processo produttivo.

1.1. Osserva, in particolare, che l’aerogeneratore è una macchina complessa, che comprende quale elemento costitutivo anche la torre di sostegno, che assume il ruolo di elemento funzionale alla produzione di energia elettrica al pari degli altri macchinari e congegni. Assume, pertanto, che la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ha inteso escludere dagli elementi idonei a caratterizzare la stima del bene immobile ai fini catastali (stima diretta) tutti quegli elementi che fanno parte del processo produttivo, come la torre di sostegno, in base al criterio della inscindibilità funzionale della torre rispetto all’aerogeneratore. Contesta, in ogni caso, l’ascrivibilità al concetto di costruzione del manufatto “imbullonato”, in quanto lo stesso, in caso di sua rimozione, perderebbe le proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

2. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Agenzia delle Entrate, avendo la ricorrente lamentato l’erronea applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione alla fattispecie concreta, dovendosi pertanto escludere che la censura sia volta ad ottenere un riesame del merito della controversia.

3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.

4. La L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (legge di stabilità 2016), pacificamente applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha previsto che “A decorrere dal 1^ gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

4.1. Orbene, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione con riferimento a casi analoghi (cfr. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20726, n. 20727 e n. 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21286, n. 21287 e n. 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21460, n. 21461 e n. 21462) ha osservato che il Legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi, nell’ultima parte, escludere da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così da sottrarli al regime fiscale, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l’esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale. E’ quindi irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perchè ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

5. Orbene, i giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale, limitandosi ad una apodittica affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a autorizzazione edilizia e paesaggistica. Ne consegue che la causa, in accoglimento del motivo in esame, va rimessa alla competente CTR perchè provveda ad effettuare il predetto accertamento.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

7. Il motivo, che è ammissibile, stante la analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese già spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, non è però fondato.

8. Il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione “in modo tale che il costo dell’immobile come indicato nella relazione di stima, risulta essere dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari”, Ha affermato, inoltre, che “l’Ufficio, infatti, ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima, che per loro natura pubblica non dovevano essere allegati, e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonchè del prezziario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perchè pubblici ovvero perchè allegati”.

9. Si tratta di una motivazione che, specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato) consente di ricostruire l’iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi). Nè il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).

10. Nè in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (erroneo impiego da parte dell’Ufficio dei valori delle fondazioni dichiarati dalla società nel modello Docfa ed erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale, oltre che sproporzione dei relativi importi, delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore) la motivazione è omessa, ma, sia pure più sintetica e per relationem, comunque consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito.

11. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, mentre va rigettato il secondo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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