Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6566 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11127-2018 proposto da:

COMUNE DI ARIANO IRPINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8519/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per la sospensione in attesa

decisione TAR, in via subordinata il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NAPOLITANO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L.L. impugnava il silenzio rifiuto opposto dal comune di Ariano Irpino all’istanza di rimborso della maggiore Tarsu versata per l’anno 2013. Il comune, esercitando la facoltà riconosciuta dal D.L. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4 quater, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, aveva confermato per il 2013 la Tarsu vigente nel 2012 in luogo della istituita Tares ed aveva modificato, con decorrenza dal 1^ gennaio 2013, la disposizione regolamentare che prevedeva la riduzione del 60% della tassa dovuta alla distanza del cassonetto dall’abitazione. In particolare, il comune aveva previsto che, ai fini di beneficiare di detta agevolazione, la distanza dal cassonetto alla abitazione dovesse essere non più maggiore di 400 ma maggiore di 5 km, sicchè il contribuente, la cui abitazione distava meno di 5 km dal cassonetto, non poteva più beneficiare dell’agevolazione vigente per l’anno 2012. Il contribuente medesimo sosteneva che il comune, il quale aveva optato per la proroga della Tarsu, non avrebbe potuto modificare le tariffe vigenti ed il regime delle agevolazioni al fine di coprire i costi del servizio, posto che la norma di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4 quater, consentiva unicamente, al fine di coprire i costi del servizio, il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

La commissione tributaria provinciale di Avellino respingeva il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, lo accoglieva sul rilievo che, in caso di proroga della Tarsu, Il Comune avrebbe dovuto operare a regime invariato, senza possibilità di rimodulare i presupposti ed i criteri della medesima tassa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Ariano Irpino affidato ad un motivo. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione al D.L. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4 quater, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 ed al D.L. n. 61 del 2007, art. 7.

Sostiene che il comune era facoltizzato a rimodularè l’agevolazione prevista per la distanza dell’abitazione dal più vicino centro di raccolta in ragione dell’aumento del costo di gestione del servizio di smaltimento e la norma non imponeva di ricorrere alla fiscalità generale per coprire costi non coperti dal gettito ma lasciava libera l’amministrazione comunale di agire secondo la propria discrezionalità. Inoltre si doveva considerare che per i comuni della regione Campania il D.L. n. 61 del 2007, art. 7, imponeva di coprire gli interi costi del servizio con i proventi derivanti dalla tassa rifiuti e prevedeva una misura sanzionatoria per i comuni che non fossero risultati ottemperanti.

2. Osserva la Corte che il motivo è infondato. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 5, comma 4-quater, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, prevede: “In deroga a quanto stabilito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 46, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal presente articolo, comma 3, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dal presente decreto, art. 8, per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal cit. D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, nonchè la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

La lettera della norma impone di ritenere che i comuni i quali per l’anno 2013 avessero inteso continuare con il regime di prelievo in vigore per l’anno 2012 (Tarsu in luogo della istituita Tares) avrebbero dovuto attenersi ai criteri previsti e applicati o nel 2012, con la sola eccezione della maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, prevista dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011. La rideterminazione dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione dipendente dalla distanza dal punto di raccolta, venendo a modificare uno dei criteri per l’applicazione dell’imposta, non era, dunque, consentita dalla norma di cui all’art. 5, comma 4 quater, cit.. Tanto più che la norma stessa prevedeva espressamente che, per far fronte ai maggiori costi di gestione del servizio di raccolta, era consentito il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. A nulla rileva il fatto che il D.L. n. 61 del 2007, art. 7, convertito dalla L. n. 87 del 2007, imponesse di coprire gli interi costi del servizio con i proventi derivanti dalla tassa rifiuti e prevedesse una misura sanzionatoria per i comuni che non fossero risultati ottemperanti, dovendosi considerare che il regime impositivo vigente nel periodo di proroga della Tarsu è disciplinato specificamente dalla norma di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 5, comma 4-quater, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, peraltro successiva a quella invocata dal ricorrente. Ciò consente di ritenere la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della delibera comunale modificativa del criterio per l’agevolazione di che si tratta.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione in giudizio del contribuente. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellà sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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