Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6565 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36335-2018 proposto da:

ITALWORKS SRL (già M. & C. GROUP SRL), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO

DE FAZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO MARIA COMMODO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 850/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE PIEMONTE, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI

ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la Italworks srl, con atto in data 8.11.2019, ha rinunciato agli atti del presente giudizio dalla stessa intentato per la cassazione della sentenza n. 850/2018 della CTR del Piemonte in causa contro l’Agenzia delle entrate, su avvisi di accertamento degli anni 2007 e 2009 per Iva e sanzioni in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti;

2. l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

3. visto l’art. 306 c.p.c., va dichiarata l’estinzione della causa;

4. nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia;

5. non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, “in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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