Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6565 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6565
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36335-2018 proposto da:
ITALWORKS SRL (già M. & C. GROUP SRL), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO
DE FAZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STEFANO MARIA COMMODO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 850/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE PIEMONTE, depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI
ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. la Italworks srl, con atto in data 8.11.2019, ha rinunciato agli atti del presente giudizio dalla stessa intentato per la cassazione della sentenza n. 850/2018 della CTR del Piemonte in causa contro l’Agenzia delle entrate, su avvisi di accertamento degli anni 2007 e 2009 per Iva e sanzioni in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti;
2. l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
3. visto l’art. 306 c.p.c., va dichiarata l’estinzione della causa;
4. nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia;
5. non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, “in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022