Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6565 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. I, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. MOBILIA

Fabrizio, come da procura a margine del ricorso, nonchè dall’Avv.

M.F. in proprio, domiciliato per legge presso la

cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania cron.

105 depositato il 15 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 9 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentito il P.G. nella persona del Dott. Ignazio patrone che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.000,00 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Sicilia, sez. Catania, a far tempo dal 30.5.2000 e non ancora concluso alla data di proposizione della domanda (5.6.2008).

Ricorre altresì l’Avv. Mobilia lamentando la mancata distrazione delle spese.

L’Amministrazione intimata non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con i quali si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale determinato in Euro 600,00 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole è fondato essendosi il giudice di merito discostato dai parametri indicati dalla Corte europea e da questa Corte con una motivazione del tutto generica con cui si afferma di aver “tenuto conto della natura della causa e delle tipologia dell’interesse dedotto in giudizio (emolumenti collegati alla cessazione dal servizio)” che semmai avrebbe dovuto indurre al rigoroso rispetto dei parametri stessi.

Il secondo e il terzo motivo che attengono alla regolamentazione delle spese sono assorbiti, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 4.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni cinque di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito, Le spese eseguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di M.A. della somma complessiva di Euro 4.250,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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