Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6565 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALIFANO AGOSTINO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/05/2006 R.G.N. 521/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato NICOLA CORBO; Udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per inammissibilità o rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Trenitalia spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 24 maggio 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di Genova che aveva dichiarato inefficace la clausola di apposizione del termine del contratto stipulato con G.F. e aveva dichiarato che il rapporto di lavoro si era trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Il ricorso è articolato in due motivi.

La G. si difende con controricorso, eccependo la inammissibilità dei motivi per mancata formulazione dei quesiti.

Eccepisce inoltre che Trenitalia aveva prestato acquiescenza alla sentenza e, infine, che i motivi di ricorso sono infondati. Entrambe le parti hanno depositato memorie e Trenitalia anche note di udienza in risposta alle conclusioni del PG. Il primo motivo denunzia: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e ss. nonchè dell’art. 2697 c.c., nonchè ogni altra norma di principio in tema di efficacia del contratto di lavoro a termine e di prova della legittima apposizione del termine.

Omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”.

Il secondo motivo denunzia: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 anche in relazione all’art. 1418 c.c., e di ogni altra norma di principio in tema di efficacia del contratto di lavoro a termine e di prova della legittima apposizione del termine. Omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”.

L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla intimata è fondata.

La sentenza è stata pubblicata dopo il 2 marzo 2006. E’ soggetta pertanto al regime normativo dettato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modificato l’art. 360 c.p.c. e introdotto l’art. 366-bis c.p.c..

Il ricorso è formulato in violazione di entrambe le norme.

Viola l’art. 366-bis c.p.c. perchè con riferimento alle censure di violazione di legge, non sono stati formulati i quesiti di diritto.

Viola l’art. 366-bis c.p.c. e l’art. 360 c.p.c. perchè pur inserendo in rubrica anche vizi di motivazione, omette poi di esporli e specificarli ed omette di indicare “i fatti controversi e decisivi per il giudizio” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il cui accertamento non sarebbe motivato, nonchè “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366-bis c.p.c.). Anche nelle memorie si omette di indicare tali “fatti” riferendo la censura a passaggi logici e quindi ad una critica della motivazione non con riferimento al fatto o a più fatti controversi, ma al ragionamento giuridico.

In presenza di queste omissione il codice di procedura civile dispone che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Segue, per legge, la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 29,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA