Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6565 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maia Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13939/2011 proposto da:

A.P., (c.f. (OMISSIS)), M.M. (c.f. (OMISSIS)),

A.C. (c.f. (OMISSIS)), A.T. (c.f. (OMISSIS)),

Al.Ti. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via dei

Gracchi n. 187, presso l’avvocato Magnano di San Lio Marcello, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mauceri Francesco,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

E.a.s. Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni

Pitruzzella, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Pozzallo;

– intimato –

avverso la sentenza n. 498/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P. ed A.A., proprietari iure hereditatis di un fondo rustico dotato di un pozzo, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Modica il Comune di Pozzallo e l’Ente Acquedotti Siciliani, chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionato per la mancata restituzione di detto pozzo, dell’impianto di sollevamento e del terreno adiacente, a seguito dell’annullamento del provvedimento di proroga della requisizione, avvenuto in via gerarchica con decreto del Prefetto del 28.6.1975, divenuto definitivo.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale rigettò l’eccezione d’incompetenza sollevata dall’EAS e, con sentenza definitiva, resa nei confronti di A.P. e di M.M., nonchè di A.T., C. e Ti., eredi di A.A., nelle more deceduto, rigettò la domanda nei confronti dell’EAS, e condannò il Comune al risarcimento del danno pari ad Euro 26.428,68, a ristoro del minor valore del fondo a causa dell’indisponibilità del pozzo, oltre rivalutazione ed interessi. La decisione fu ribaltata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Catania che rigettò la domanda degli eredi A., ritenendo, per quanto d’interesse, che: a) la voce di danno riconosciuta era insussistente, non avendo i proprietari nè venduto l’immobile -nè condotto trattative di vendita non andate a buon fine per la predetta circostanza, sicchè la diminuzione patrimoniale non si era verificata e poteva non verificarsi ove l’Ente avesse restituito il pozzo; b) i danni relativi alle spese di ricerca idrica e di sollevamento, connessi all’imposizione di servitù di passaggio, nonchè i diritti concernenti la scoperta dell’acqua ed il prezzo di quest’ultima, chiesti in corso di causa, costituivano domande nuove, sulle quali correttamente il primo giudice non aveva pronunciato; c) la statuizione assolutoria dell’EAS andava confermata.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso A.P. e consorti con sei mezzi, successivamente illustrati da memoria, ai quali l’EAS ha resistito con controricorso. Il Comune di Pozzallo non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi, si censura la statuizione sub a) di parte narrativa, per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 2043, 2056, 1223, 1226, 2727 e 2729 c.c., art. 42 Cost., nonchè per difetto di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c. In particolare, i ricorrenti affermano che: 1) la diminuzione patrimoniale del fondo connessa alla perdurante indisponibilità del pozzo, costituisce la perdita subita risarcibile ex artt. 1223 e 2056 c.c.; 2) la sentenza di primo grado era stata riformata con motivazione inadeguata e senza considerare che l’ammontare del danno era stato valutato dal tecnico nominato in prime cure, in riferimento alla differenza tra il valore dei terreni considerati irrigui ed il valore degli stessi considerati asciutti; 3) ricorre comunque il caso del danno futuro, da riconnettere, appunto, ai futuri atti di trasferimento e da liquidare su base prognostica ed, anche, mediante ricorso a presunzioni; 4) era stato omesso o comunque era erroneo l’esame delle prove acquisite al processo ed in particolare della CTU.

1.1. I motivi primo e secondo, da valutarsi congiuntamente, vanno accolti nei termini che seguono. 1.2. La Corte territoriale ha negato il ristoro connesso al mancato godimento del pozzo, occupato dall’Ente senza alcun titolo con argomenti incongrui, avendo negato l’esistenza della riduzione di valore rapportata ad ipotetiche vendite, là dove avrebbe dovuto valutare il danno patito in relazione alla diminuzione di valore subita anno per anno dall’immobile nella sua interezza secondo serie probabilità connesse alla natura del bene ed ad altri elementi oggettivi (in tal senso Cass. 8/5/2013 n. 14422; 28/2/2008 n. 14049).

1.3. I motivi terzo e quarto restano assorbiti.

2. Col quinto mezzo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 184, 187, 189, 280 e 281 c.p.c., in riferimento alla statuizione sub b) della narrativa. Le voci risarcitorie indicate con la comparsa del 3.3.2004, dopo l’emissione della sentenza non definitiva sulla competenza, affermano i ricorrenti, non sono affatto nuove, ma solo un aggiornamento dei danni ab initio richiesti, e dunque, una mera emendatio libelli.

2.1. Anche questo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (cfr. Cass. n. 13630 del 2010 e sentenze ivi richiamate), cui il Collegio ritiene di dover aderire, nelle fattispecie regolate, come quella in esame, dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma della L. n. 353 del 1990, l’ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all’istruttore determina la riapertura della fase istruttoria, nella quale devono ritenersi consentite tutte le facoltà che possono normalmente esercitate.

2.2. A norma degli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è, poi, ammessa la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, fino alla rimessione delle parti innanzi al Collegio. Il criterio interpretativo secondo cui la modifica della domanda era consentita nei limiti della emendatio libelli, (salvo che sulla domanda nuova fosse intervenuta l’accettazione del contraddittorio espressa o tacita, mediante svolgimento di attività difensive specificamente riferite al merito della domanda nuova), va, poi, rivisitata al lume della sentenza n. 12310 del 2015 delle SU di questa Corte, con cui è stato affermato il principio (in riferimento al testo dell’art. 183 c.p.c., comma 5, ma con dichiarata valenza, generalizzata), secondo cui è consentita là; modificazione di petitum e causa petendi, quando la domanda così modificata risulti, come nella specie, comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, o comunque a questa collegata, senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

3. La sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbito il sesto motivo (nuovamente indicato come quinto), relativo alle spese.

4. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quinto assorbiti terzo, quarto e sesto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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