Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6565 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27400-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI,

142, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MARCHESINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAOUL SCOTTO DI TELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2137/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2137/2019, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato che A.R. era in possesso del requisito sanitario per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a un motivo cui resisteva A.R. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’Inps lamenta che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta anzichè limitarsi ad accertare soltanto le condizioni sanitarie utili alla prestazione.

Questa Corte ha di recente chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. (Cass. n. 27010/2018).

L’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.

Nel caso in esame il Tribunale, pur dichiarando di accogliere il ricorso in cui era domandata l’attribuzione della prestazione, in realtà si è limitato a riconoscere, sia nel dispositivo che nella motivazione, che A.R. è in possesso del requisito sanitario utile per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità, in tal modo non travalicando, nella statuizione, i limiti come sopra delineati del procedimento ex art. 445 bis c.p.c..

Il tribunale, infatti, non ha enunciato condanna in danno dell’Inps e neppure ha sancito diritti in favore dell’ A., solo statuendo sulla presenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e lasciando così inalterato il successivo momento di accertamento da parte dell’Inps degli ulteriori requisiti socio economici.

Il ricorso deve pertanto ritenersi infondato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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