Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6564 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10653-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITN – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE – SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONIZETTI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA ANTONIO

FRANCESCO FERRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE;

– controricorrente –

contro

SPEZIA RISORSE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1063/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Liguria n. 1063/2019 dep. il 17.9.2019, che in controversia su impugnazione da parte di I.T.N. Industrie turistiche nautiche s.p.a. di avviso di attribuzione di rendita catastale su beni demaniali in concessione alla società ha riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle sanzioni, disapplicate d’ufficio in ragione di obiettive incertezze normative data “la coesistenza di molteplici fonti normative, legislative regolamentari e convenzionali e l’esistenza di differenti interpretazioni delle stesse” tali da determinare “una situazione di errore in buona fede tale da giustificare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, la non applicazione delle sanzioni”. Ha confermato nel resto la decisione della CTP (quanto alla dedotta carenza di sottoscrizione per difetto di delega; alla legittimità dell’avviso di attribuzione di rendita catastale per le costruzioni nelle aree portuali; quanto alla richiesta di pagamento per gli oneri di aggiornamento); ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni dedotte in impugnazione.

Si costituisce con controricorso I.T.N. Industrie turistiche nautiche s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza; l’inammissibilità e infondatezza del primo e secondo motivo del ricorso sulla disapplicazione delle sanzioni, e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 ex art. 360 c.p.c., n. 3; col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 336 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione, sono fondati.

3. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che “l’accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell’interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente (la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità, cfr. Cass. nn. 22890/2006; Cass., 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015; n. 14402 del 2016).

4. Il giudice di merito non può pertanto disporre la disapplicazione delle sanzioni d’ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma può disporla solo ove accerti la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario citato dalla CTR (Cass. n. 2820 del 1995), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014).

5. Il principio è stato di recente confermato da Cass. n. 15406 del 03/06/2021 che in relazione al potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce – potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3 – non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte.

6. Il ricorso va conseguentemente accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità vengono liquidate in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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