Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6564 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. I, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D., T.R., T.S., quali

eredi di T.G., Avv. M.F. in proprio,

rappresentati e difesi dall’Avv. MOBILIA Fabrizio, come da procura a

margine del ricorso, domiciliati per legge presso la cancelleria

della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania cron.

89 depositato il 14 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 9 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentito il P.G. nella persona del Dott. Ignazio Patrone che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di T.G. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.100,00 per anni sei e mesi dieci di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Sicilia, sez. Catania, a far tempo dal 3.8.1998 e non ancora concluso alla data di proposizione della domanda (5.6.2008).

Ricorre altresì in proprio l’Avv. M. censurando l’omessa statuizione sulla richiesta distrazione delle spese.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con i quali si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale determinato in Euro 600,00 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole è fondato essendosi il giudice di merito discostato dai parametri indicati dalla Corte europea e da questa Corte con una motivazione del tutto generica con cui si afferma di aver “tenuto conto della natura della causa e delle tipologia dell’interesse dedotto in giudizio (differenze retributive)”.

Il secondo e il terzo motivo che attengono alla regolamentazione delle spese sono assorbiti, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 6.085,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sei e mesi dieci di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese eseguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagamento in favore delle ricorrenti D.D., T. R., T.S. pro quota della somma complessiva di Euro 6.085,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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