Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6564 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 14/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3897/2012 proposto da:
Comune di Patti, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Faravelli n. 22, presso l’avvocato Giannì
Gaetano (Studio Legale Maresca Morrico boccia & Associati),
rappresentato e difeso dall’avvocato Di Blasi Lidia, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.N., S.F., elettivamente domiciliati in Roma,
Via Parioli n. 60, presso l’avvocato Marullo Di Condojanni
Francesco, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 260/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 24/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ZAPPULLI AUGUSTO, con delega
verbale dell’avv. Di Blasi, che si riporta;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Marullo Di Condojanni che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
S.N. e S.F.M. hanno convenuto in giudizio il Comune di Patti e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima di un terreno di loro proprietà, irreversibilmente trasformato per la realizzazione di opere di urbanizzazione, in contrada (OMISSIS), senza che fosse emesso il decreto di espropriazione.
Il Tribunale di Patti ha accolto entrambe le domande.
Sul gravame del comune, la Corte d’appello di Messina, con sentenza non definitiva del 5 ottobre 2009, ha liquidato il danno da occupazione acquisitiva e ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la determinazione dell’indennità di occupazione legittima, avendo dichiarato la nullità della sentenza impugnata in ragione dell’incompetenza del primo giudice; con sentenza definitiva del 24 maggio 2011, la corte ha determinato la predetta indennità, sul presupposto della natura edificatoria del terreno, accertata nella sentenza non definitiva.
Avverso la predetta sentenza definitiva il Comune di Patti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; gli S. hanno resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Patti ha denunciato violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 10, 11 e 16, del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992, della L. n. 1150 del 1942, art. 7 e art. 116 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere ritenuto che il terreno ablato fosse edificabile, senza considerare che nello strumento urbanistico attuativo esso era inedificabile, essendo destinato a viabilità pubblica al servizio di case popolari.
Il motivo è inammissibile.
I controricorrenti hanno fondatamente eccepito, sulla questione dell’edificabilità del terreno, il giudicato formatosi a seguito del rigetto (con sentenza di questa Corte n. 13685/2013) dei ricorsi per cassazione avverso la sentenza non definitiva della medesima Corte d’appello, in data 5 ottobre 2009, che, condannando il Comune al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, aveva qualificato il bene come edificabile.
La giurisprudenza ha più volte stabilito che il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione acquisitiva, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell’indennità di occupazione sia del danno risarcibile (v. Cass. n. 20234/2016, n. 3909/2011). Ad analoga conclusione deve pervenirsi nel caso in esame, in cui il giudicato sulla qualificazione urbanistica del terreno si è formato nel giudizio risarcitorio per occupazione acquisitiva, precludendo una diversa qualificazione nel giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo avulso dal contenuto della sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto dedotto, ha correttamente regolato le spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017