Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6564 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29542-2014 proposto da:

SCRIBA STUDIO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la rappresenta e difende

assieme all’Avvocato ALDO ALGANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2273/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 5/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la società Scriba a r.l. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 86/9/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con cui era stato respinto ii ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con irrogazione delle sanzioni, su atto di acquisto di bene immobile per essere stata esclusa l’applicazione dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, alla società contribuente il cui oggetto esclusivo o principale non era la rivendita di fabbricati e che non svolgeva effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico dell’Imposta di Registro 26 aprile 1986, n. 131” perchè la CTR avrebbe errato nell’escludere l’agevolazione in oggetto ritenendo necessario che, al momento dell’atto di acquisto, la parte contribuente svolgesse effettivamente l’attività di rivendita di beni immobili, sostenendo la ricorrente, al contrario, che fosse “sufficiente controllare che un tale oggetto sia presente (trattandosi di una società) nell’atto costitutivo o nello statuto”;

1.2. la censura va disattesa in quanto, secondo principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di esenzione IVA ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, comma 1, art. 8 bis, (cfr. Cass. nn. 30806/2017, 17783/2017), ma applicabili anche nella presente fattispecie, assume rilievo dirimente, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione in questione, la verifica sull’oggetto dell’attività esercitata dall’impresa, ossia se “la rivendita” sia connotata dal requisito della prevalenza; e, secondo la giurisprudenza della Corte, tale indagine non può essere delimitata ai soli aspetti formali, sicchè, non è risolutiva l’eventuale espressa previsione negli atti societari della rivendita di immobili come oggetto esclusivo o principale, ma è, invece, necessario verificare in concreto quale sia stata l’attività dell’impresa e se essa fosse diretta prevalentemente all’effettuazione delle predette cessioni;

1.3. tali connotazioni formali, invero, non sono prive di ogni rilevanza poichè, a fronte di una connotazione in fatto non univoca, possono assurgere ad elementi utili per la complessiva valutazione spettante al giudice di merito;

1.4. va dunque ribadito il principio che in tema di IVA e di imposta di registro su cessioni e locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, il D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 4, lett. c), inserendo nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, il n. 8-bis, ha introdotto il regime di esenzioni dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (le quali sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale) in favore della “impresa che ha come oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di fabbricati”, per tale dovendosi intendere quella che, oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti;

1.5. spetta, quindi al Giudice di merito la valutazione dell’attività svolta dall’impresa, di cui è necessaria la concreta verifica tenuto conto, in particolare, del numero e del complesso delle operazioni svolte, delle risorse dell’impresa, nonchè del fatturato rispettivamente maturato per i diversi ambiti di attività, tutti elementi oggetto di indagine da parte della CTR, che ha correttamente escluso l’applicabilità della suddetta agevolazione in ragione del limitato numero di operazioni immobiliari nell’anno stesso e negli anni precedenti l’atto sottoposto ad imposta, la contribuente aveva effettuato solo tre operazioni di acquisto immobiliare, limitandosi per il resto ad effettuare locazioni immobiliari, avendo così pienamente assolto, la CTR, all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, e consistente nella circostanza dell’effettivo esercizio, da parte di Scriba S.r.L., dell’attività di rivendita di beni immobili”;

2.2 la doglianza va parimenti disattesa in quanto il fatto storico, asseritamente oggetto di omesso esame, viene individuato in una circostanza (avvenuta dichiarazione nell’atto notarile di futura rivendita nel triennio) del tutto pacifica e non decisiva ai fini di causa, poichè l’agevolazione richiede non solo questa dichiarazione ma anche, appunto, l’attività principale di compravendita immobiliare;

3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello applicabile al ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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