Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6564 del 05/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6564 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 16198-2010 proposto da
PROCOPIO GIANNA (C.F. PRCGNN60S43D612W), rappresentata e
difesa dall’avv. Paolo Piemontese, elettivamente domiciliata
in Roma, via Cicerone 28, presso lo studio dell’avv.
Antonello Zucconi.
– ricorrente contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio

e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso dagli

avv.ti Lelio Maritato, Antonino Sgroi e Luigi Caliulo,

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Data pubblicazione: 05/04/2016

elettivamente domiciliato in Roma, via Frezza 17, presso
l’avvocatura dell’istituto.
– controricorrente –

e contro

tempore.
– intimato avverso

il decreto della Corte d’appello di Firenze, depositato il 12
maggio 2009 nel procedimento iscritto al n. 214/2009 r.g.
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del giorno 17 febbraio 2016 dal consigliere relatore dott.
Rosa Maria Di Virgilio;
udito l’avv. Piemontese per la ricorrente e l’avv. Matano per
il controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la cassazione con
rinvio del decreto impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FALLIMENTO DI PROCOPIO GIANNA, in persona del curatore pro

Gianna Procopio impugna per cassazione il decreto della
Corte d’appello di Firenze del 12 maggio 2009, che respingendo
il proprio reclamo avverso il decreto del Tribunale di Firenze
del 4 marzo 2009, di rigetto della domanda di esdebitazione
avanzata ai sensi dell’art. 142 1.fall. nella procedura in cui
la stessa era stata dichiarata fallita, condivise

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l’orientamento del primo giudice nel ritenere che il predetto
beneficio fosse subordinato al pagamento, anche se in
percentuale minima, di tutti i creditori concorsuali, inclusi
i chirografari.
Rilevò la Corte d’appello, nel contraddittorio con il

l’art. 142 1.fall. doveva essere interpretato come una norma
che presuppone il diritto, in capo a tutti i creditori ammessi
al concorso, ad essere soddisfatti nella procedura, mentre
nella vicenda all’esame non solo tutti i chirografari, ma
anche taluni creditori privilegiati, erano rimasti interamente
insoddisfatti.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste con
controricorso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 142, 143 e 144 1.fall., per avere erroneamente
ritenuto la Corte d’appello che la concessione del beneficio
dell’esdebitazione presupponga il soddisfacimento, sia pure in
percentuale minima ma non irrisoria, di tutti i creditori
concorsuali ivi compresi quelli chirografari.
Osserva il Collegio, in via preliminare, che

deve rilevarsi

ex officio

un difetto di integrità del contraddittorio

al giudice dí

secondo grado, circostanza clutnt nbn

rende, a differenza di

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quanto

accade nel caso di mancata

creditore Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che

integrazione del contraddittorio nei giudizio di cassazione
introdotto con ricorso inammissibile o prima facie infondato,
inutile tutta l’attività svolta nel grado connotato dalla
riscontrata omissione, con conseguente inesistenza di una
pronuncia che possa assumere autorità di giudicato (Cass. 14

Invero, com’è noto, la Corte costituzionale, con la
sentenza 30 maggio 2008, n. 181, ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 143 1.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in
caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del
debitore dichiarato fallito, non prevede la notificazione, a
cura del ricorrente e nelle forme previste dall’art. 137
c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente
soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di
essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti
residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del
decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di
consiglio.
Secondo l’orientamento espresso da questa Corte,

in

applicazione della cennata pronuncia del Giudice delle leggi,
quando la mancata integrazione del contraddittorio nei
confronti dei creditori concorrenti non integralmente
soddisfatti si sia verificata già nel giudizio innanzi al
tribunale, si determina l’inesistenza della pronuncia e

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la

ottobre 1988, n. 5566).

necessità

di

rimettere la controversia al primo giudice ex

art. 354 c.p.c. (così Cass. 9 giugno 2014, n. 12950).
Quando, invece, i creditori litisconsorti necessari siano
stati pretermessi soltanto nella fase di reclamo, poiché deve
escludersi, a pena di nullità rilevabile d’ufficio della

circoscritto a coloro che si siano costituiti innanzi al primo
giudice, la decisione impugnata va cassata con rinvio al
giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio
(Cass. 13 novembre 2015, n. 23303).
Orbene, dall’esame degli atti del procedimento, cui questa
Corte può accedere direttamente, trattandosi di valutare
l’esistenza di un

error in procedendo, –

costituendo

eccezionale verifica del fatto processuale di spettanza del
giudice di legittimità -, risulta che mentre l’originario
ricorso per esdebitazione e il decreto del Presidente del
Tribunale di Firenze, che fissò l’udienza di comparizione
delle parti, vennero notificati a tutti i creditori
concorrenti pure non integralmente soddisfatti, il successivo
reclamo, con cui la Procopio chiedeva alla corte d’appello il
riesame della decisione resa dal tribunale sull’originaria
domanda di esdebitazione, venne notificato esclusivamente al
curatore fallimentare e al creditore INPS, che già aveva
resistito alla detta domanda innanzi al primo giudice.
Il decreto impugnato va quindi cassato, come conseguenza
della dichiarazione di nullità del procedimento di secondo

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decisione assunta, che il contraddittorio possa essere

grado, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio,

al

giudice del reclamo in diversa composizione, senza

possibilità di esaminare il motivo del ricorso che resta
conseguentemente assorbito.
P.Q.M.

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio
2016.

La Corte dichiara la nullità del procedimento di reclamo,

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