Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6563 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18396/2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo

Mirabello n. 14, presso l’avvocato Mazzuca Maria Chiara,

rappresentata e difesa dall’avvocato Passanante Luca, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone

n. 49, presso l’avvocato Bernardini Sveva, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FABRIZIO dè MARSI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento

del secondo, assorbimento del resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G. ricorre per cassazione nei confronti di S.E., articolando cinque motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 14 gennaio 2015, n. 51.

Dichiarata con sentenza non definitiva la nullità dell’ordinanza ex art. 702-ter emessa nel precedente grado di giudizio dal Tribunale di Mantova in data 10 giungo 2013, con tale sentenza la Corte bresciana ha accolto la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento di quota, che è stata formulata ex art. 2932 c.c. da S. sulla base di un preliminare intervenuto inter partes. E ha così dichiarato il trasferimento a favore di L. di una quota del capitale della s.r.l. F.T.S., pari al 25% del medesimo e portante valore nominale di 7.500,00 Euro, contro il pagamento del prezzo di 7.500,00 Euro, nonchè il rimborso di un finanziamento soci montante a 4.500,00 Euro, a favore di S.. La stessa sentenza ha altresì dato atto che il trasferimento è comprensivo di ogni diritto e azione inerenti e produce “liberatoria” di S. dalle garanzie personali da questi prestate in favore di Mantovabanca 1896 e pure in favore di talune società di leasing.

S.E. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente occorre dare atto dell’inammissibilità del controricorso perchè notificato in data 21 giugno 2016, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente dalla notificazione del ricorso avvenuta in data 14 luglio 2015. Come è noto, nel giudizio di cassazione l’inammissibilità del controricorso tardivo, se preclude l’esame di esso (e di eventuali memorie ex art. 378 c.p.c.), non toglie valore alla procura ritualmente conferita dalla parte al proprio difensore, nè impedisce la partecipazione di quest’ultimo alla discussione orale (Cass., 2 marzo 1995, n. 2420 Cass. 30 aprile 2005, n. 9023), come di fatto è avvenuto nel presente giudizio.

2.- I Motivi di ricorso articolati da L.G. denunciano i seguenti vizi.

Il Primo Motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-bis e 702-ter c.p.c. e difetto di motivazione in ordine alla richiesta di mutamento del rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il Motivo lamenta che la Corte abbia omesso la valutazione in merito alle eccezioni proposte dall’odierno ricorrente, il quale prospetta che le stesse avrebbero richiesto un procedimento e giudizio di piena cognizione.

Il Secondo Motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poichè la Corte di Appello di Brescia si è limitata a una motivazione “recettizia” di quella adottata dal primo Giudice.

Il Terzo Motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. e mancanza e/o insufficienza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Nel ritenere non essenziale il termine stabilito nel preliminare, la Corte di Appello non ha effettuato, secondo la prospettazione del ricorrente, nessuna valutazione e motivazione in proposito.

Il Quarto Motivo afferma l’omessa valutazione e omessa pronunzia in ordine alla eccezione di violazione del dovere di buona fede, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4. In relazione all’esecuzione del contratto preliminare di trasferimento della quota, in particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la contrarietà al canone di buona fede oggettiva del comportamento tenuto del promittente alienante, S.E., avrebbe comportato la risoluzione del preliminare medesimo.

Il Quinto Motivo denuncia, a sua volta, l’omesso esame dell’eccezione di violazione della buona fede in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.- Per il suo carattere di priorità logica, va esaminato prima degli altri il Secondo Motivo addotto dal ricorrente, che fa perno sul carattere “recettizio” della motivazione contenuta nella sentenza della Corte di Appello.

Tale Motivo risulta inammissibile; lo stesso, comunque, si manifesta infondato.

Il Motivo è inammissibile perchè viene a invocare il vizio enunciato nel n. 3 (violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto), nonchè quello enunciato nel n. 5 (omesso esame di fatto decisivo per il giudizio) della norma dell’art. 360 c.p.c., mentre il vizio in ipotesi pertinente alla conclamata violazione non potrebbe essere che quello indicato nel n. 4 della stessa norma (nullità della sentenza o del procedimento).

Quanto alla infondatezza del Motivo in esame è da osservare come sia fermo orientamento di questa Corte che la motivazione c.d. per relationem non rende nulla la sentenza quando le ragioni trasposte, e così fatte proprie, siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr., da ultime, Cass., 23 settembre 2016, n. 18754, e Cass., 11 agosto 2016, n. 16955, ove pure il richiamo di precedenti ulteriori). Così come avviene nel caso in esame, in cui l’espressa dichiarazione di “totale condivisione” degli svolgimenti argomentativi effettuati dal Giudice di prime cura viene ad accompagnarsi alla compiuta riproposizione dei contenuti del provvedimento medesimo.

4.- Il Primo Motivo, che fa perno sul mancato mutamento del rito di cognizione sommaria, è per una parte inammissibile e, per l’altra, infondato.

Quanto al primo aspetto, la censura risulta superata dalla dichiarazione di nullità dell’ordinanza resa ex art. 702-bis dal Giudice di prime cure, che è stata pronunciata, a mezzo sentenza non definitiva, dalla Corte bresciana.

Quanto al secondo aspetto, sembra opportuno rilevare in via preliminare che la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui all’art. 702 c.p.c. e ss. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all’intero complesso delle difese e argomentazioni, che vengano svolte in quel dato giudizio: tenendo conto, tra l’altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questione in discussione.

Fermato in tal modo l’oggetto dell’indicata verifica, è adesso da rilevare che la Corte bresciana ha dato adeguato conto, nel confermarla, della scelta di mantenimento del rito sommario che era stata compiuta dal Tribunale di Mantova in primo grado. Difatti la sentenza, da un lato, ha riscontrato l’intervenuta decadenza del L. dal “diritto di proporre le domande riconvenzionali che svolto” tardivamente, su cui si sono concentrate le istanze di conversione dl rito promosse dall’attuale ricorrente. Dall’altro, non ha mancato di sottolineare la “semplicità della vertenza” sottoposta ad esame e il suo carattere essenzialmente documentale.

5.- Il Terzo Motivo, che si incentra sull’affermata sussistenza in fattispecie di un “termine essenziale” ex art. 1457 c.c. al fine di predicare la risoluzione di diritto del contratto preliminare, risulta inammissibile e pure infondato.

L’inammissibilità discende dal fatto – appena sopra già rilevato – che la parte, formata dall’attuale ricorrente, si è costituita tardivamente nel processo di primo grado, “di tal chè – rileva la sentenza – è decaduta dal diritto di proporre le domande riconvenzionale che ha svolto”. Del resto, non risulta specificamente riportata e trascritta la documentazione da cui il ricorrente trarrebbe alimento per la sua tesi, sì che il Motivo risulta difettoso anche sotto il profilo della regola di autosufficienza.

L’infondatezza segue, a sua volta, alla constatazione che la sentenza della Corte ha motivato in modo plausibile l’assunto secondo cui “a parte la decadenza…, in ogni caso la tesi del termine essenziale… non potrebbe ritenersi fondata”. Così richiamando il criterio dell’id quod plerumque accidit; e così pure constatando l’assenza, in fattispecie, dell’indice segnaletico più diffuso nella prassi (pur se, da solo non sufficiente a integrare gli estremi di un “termine essenziale”) per dare rilevanza e spessore alla previsione convenzionale di un termine di scadenza, come dato dalla clausola “entro e non oltre”.

6.- Il Quarto e il Quinto Motivo, gravitando entrambi su un asserita violazione del dovere dei buona fede oggettiva da parte del promittente alienante, possono essere esaminati congiuntamente.

Anche questi Motivi devono essere respinti, risultando per un verso inammissibili, peraltro verso infondati.

Al riguardo giova evidenziare che l’asserita violazione del dovere di buona fede oggettiva non viene invocata in quanto tale dal ricorrente, bensì quale specifica causa di risoluzione del contratto preliminare a suo tempo intervenuto inter partes. Stando ai termini delle conclusioni, che l’attuale ricorrente ha svolto in primo grado (come testualmente riportate nel ricorso a p. 4), sembra anzi che lo stesso abbia inteso assegnare alla violazione della buona fede la forza di determinare la risoluzione di diritto del contratto, non diversamente da quanto avviene nel caso di effettiva sussistenza di un termine essenziale ex art. 1457 c.c..

I Motivi sono dunque inammissibili in ragione della più volte richiamata tardività della costituzione dell’attuale ricorrente nel processo di primo grado.

Quanto alla loro infondatezza, basta qui ricordare che il dovere di buona fede oggettiva – in quanto dovere integrativo dei patti assunti dai privati (art. 1375 c.c.) – per definizione non risulta far parte del sinallagma contrattuale volta a volta connotante l’operazione conclusa. In ragione del suo non essere qualificabile nei termini di obbligo di sinallagma, la violazione della buona fede solo eventualmente, e in casi datati di forte peculiarità, potrebbe perciò determinare una situazione di risolubilità del contratto (mai, comunque, potrebbe implicare una risoluzione in via automatica). Per contro, la prospettazione svolta dall’attuale ricorrente non va oltre l’affermazione di comportamenti di ipotetica violazione del detto dovere nel contesto della fattispecie concreta in esame.

7.- In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 avendo riguardo a quanto evidenziato sub 1., seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna L.G. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto delle sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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