Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6562 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. I, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., T.G., T.A.,

TE.An., in proprio e quali eredi di t.

a., domiciliati ex lege presso la cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma, rappresentati e difesi dall’Avv. MOBILIA

Fabrizio, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania n.

5183 cron. depositato il 1 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 9 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il parziale

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe, in proprio e quali eredi di t.

a., ricorrono per la cassazione del decreto con cui la Corte d’appello, in parziale accoglimento della loro domanda ex lege n. 89 del 2001, ha liquidato Euro 6.150,00 a titolo di indennizzo per un ritardo irragionevole di anni dieci e mesi tre maturato in relazione ad una causa avanti al TAR Sicilia iniziata il 22.11.1994 e non ancora definita a distanza di oltre tredici anni (ricorso depositato in data 15.7.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 600,00 per ogni anno eccedente i periodo di tre anni ritenuto ragionevole è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco.

Il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere omesso la Corte d’appello di liquidare anche il danno che spettava ai ricorrenti anche iure proprio per il periodo intercorrente tra la loro costituzione in giudizio e il successivo termine temporale assunto quale termine finale del periodo oggetto di liquidazione è manifestamente infondato in quanto dall’intestazione del decreto risulta che i ricorrenti hanno agito solo nella loro qualità di eredi e non sono stati portati elementi dai quali emerga l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito net qualificare la domanda.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1173, 1224 e 1282 c.c., per avere omesso il giudice del merito liquidare gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è manifestamente fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Gli ulteriori motivi che attengono alla liquidazione delle spese sono assorbiti, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto liquidato l’importo complessivo di Euro 7.000,00 per anni quattordici circa di complessiva durata del procedimento alla luce del principio enunciato dalla Corte (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo può essere liquidato in via forfettaria.

Le spese di entrambe le fasi seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso come in parte motiva; cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti pro quota della complessiva somma di Euro 7.000,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo nonchè alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.485,00 di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 990,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, per il giudizio di merito e in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, per quello di legittimità; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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