Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6562 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23219-2006 proposto da:

ISPETTORATO DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona dell’Ispettore capo

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della C.O.S.S. SOC. COOPERATIVA A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 472/2005 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 13/06/2005 r.g.n. 1692/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.11.04, M.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante, della CO.S.S. SOC. COOP. a.r.l., proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Agrigento, avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 02/401 del 12.10.04, emessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, e notificata in data 16.10.04, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa per la somma di Euro 387,36, oltre spese, per violazione della L. n. 4 del 1953, art. 1, derivante dalla mancata consegna del prospetto di paga all’atto di corresponsione della retribuzione ai lavoratori, ivi indicati.

All’uopo, la ricorrente eccepiva l’illegittimità del provvedimento impugnato per palese infondatezza dello stesso, stante l’insussistenza di ogni presupposto giuridico, legittimante la sua emissione.

Si costituiva l’opposto, il quale asseriva l’infondatezza della domanda giudiziale intrapresa, perchè infondata in fatto ed in diritto, sulla scorta della documentazione dallo stesso prodotta in giudizio.

Indi, la causa veniva istruita documentalmente e decisa con l’accoglimento dell’opposizione e, per l’effetto, con l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.

A sostegno della decisione il Tribunale rilevava il mancato rispetto delle procedure, prescritte dalla L. n. 689 del 1981 per l’irrogazione della sanzione e, nel merito, la carenza di adeguata dimostrazione della esistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato tra i lavoratori indicati nella ordinanza-ingiunzione e la ditta ricorrente.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento con quattro motivi. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente Ispettorato, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nonchè vizio di motivazione apparente ed omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), lamenta che il Tribunale abbia accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, limitandosi a svolgere talune considerazioni di carattere generale ed astratto sulla ripartizione dell’onere probatorio e sugli adempimenti procedimentali previsti nell’ambito della L. n. 689 del 1981, omettendo qualsivoglia riferimento ai dati fattuali che venivano in rilievo ai fini della decisione della controversia. Il motivo è fondato.

Invero, il Giudice a quo ha ritenuto fondata l’opposizione, proposta dalla M., osservando che nella L. 24 novembre 1981, n. 689 l’ordinanza-ingiunzione di pagamento riguardante una sanzione amministrativa è l’atto conclusivo di un procedimento che si articola secondo le indicazioni ed i tempi indicati nell’art. 13 (accertamento della violazione), art. 14 (contestazione addebito), art. 17 (presentazione del rapporto) e art. 18 (emanazione dell’ordinanza ingiunzione) della stessa legge. Ha poi aggiunto che la ratio di tali norme s’ispira al principio che i procedimenti sanzionatori debbono essere condotti assicurando agli interessati ogni utile elemento di difesa, perchè appartiene alla logica di un sistema di garanzie ritenere che i privati siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Ha, poi, soggiunto che, nell’ambito del procedimento amministrativo “de quo”, conclusosi con l’irrogazione della sanzione, di cui all’ordinanza-ingiunzione impugnata, alla luce delle risultanze processuali, nonchè dell’insufficiente e inidonea documentazione prodotta dall’opposto, non appaiono rispettate le procedure, prescritte dalla L. n. 689 del 1981, con l’ovvia conseguenza di una concreta lesione dei diritti di difesa dell’opponente.

Da tale premessa ha tratto la conseguenza che, nella specie, risultava fondato il rilievo della ricorrente circa la mancanza di ogni presupposto di legge ai fini dell’irrogazione della sanzione per cui è processo.

Come emerge con chiarezza dal testo della sentenza impugnata sopra riportato, le considerazioni svolte dal giudice del merito si risolvono in teoriche osservazioni sul procedimento disciplinato dalla L. n. 689 del 1981 che, in quanto del tutto prive di agganci con gli elementi di fatto addotti dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa, integrano gli estremi della motivazione cd.

apparente, tale cioè da impedire di individuare le ragioni che – con riferimento alle concrete circostanze di fatto oggetto della vertenza – hanno condotto il Giudice a pervenire alla decisione assunta.

Lo stesso dicasi in relazione al prosieguo della motivazione con cui il Tribunale, passando ad esaminare il merito della vicenda, si limita, anche su questo profilo, ad affermare apoditticamente che “l’Ispettorato provinciale del Lavoro di Agrigento non ha fornito idonei e validi elementi probatori, a fondamento ed a necessario presupposto del provvedimento adottato”, senza alcun richiamo al contenuto del verbale di ispezione ed, in particolare, alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte e diligentemente riportate nel ricorso in esame,in osservanza del principio di autosufficienza;

dichiarazioni che, sia pure sulla base di una mera delibazione, in questa sede, meritano di essere motivatamente valutate dal Giudice di merito.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini testè esposti.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio per il riesame al Tribunale di Agrigento in persona di diverso giudice, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Agrigento in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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