Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6562 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21602-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4955/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4955/2018 aveva riformato la decisione del primo giudice e dichiarato il diritto di C.A. a percepire il trattamento di fine rapporto con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della somma di Euro 3.185,28.

La corte territoriale aveva ritenuto che il rapporto intercorso tra il C., quale Vigile del fuoco volontario, e il Ministero dell’Interno per le caratteristiche assunte dalla prestazione resa, fosse qualificabile quale rapporto di lavoro subordinato e che pertanto il C. avesse diritto ad ottenere il trattamento di fine rapporto come sopra quantificato.

Avverso tale statuizione il Ministero dell’interno ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

Il C. è rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il Ministero dell’Interno depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 139 del 2006 artt. 6 e 8 e D.Lgs. n. 368 del 2010, art. 10, D.P.R. n. 76 del 2004, art. 1, artt. 2094 e 2120 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la corte territoriale, errato nel qualificare il rapporto esistente tra vigile del fuoco volontario ed amministrazione, quale rapporto di natura subordinata.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “Tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non può sussistere un rapporto di lavoro a tempo determinato trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva ma emergenziale, collegata ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicchè gli stessi non ricadono nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nè possono rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36” (Cass. n. 14467/2016). il motivo merita pertanto accoglimento alla luce dell’orientamento indicato, a cui si intende dare seguito, che conformandosi a quanto enunciato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate d eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consistendo in una dipendenza di carattere meramente funzionale, possa assimilarsi al rapporto di lavoro subordinato del tipo di quello intercorrente con i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dovendosi qualificare come mero rapporto di servizio (anche sul punto Cass. n. 21411/2018).

In ragione di quanto detto, non essendosi la corte territoriale attenuta ai principi evidenziati, il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rimessa la causa alla Corte di appello di Roma, diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rimette la causa alla Corte di appello di Roma, diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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