Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6562 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 09/03/2020), n.6562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10574-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli Avvocati

MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

L.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ALCEO CATAUDELLA e MARIA NICOLETTA PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Centro S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 83/2/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in accoglimento del ricorso proposto da L.C.R. contro cartella di pagamento IRPEF IRAP IVA 2005-2006, fondando quest’ultimo le sue pretese sull’incompletezza della cartella allo stesso notificata, in quanto mancante di alcune pagine;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con l’unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 156 c.p.c.” lamentando il Concessionario che la C.T.R. avrebbe dato rilievo alla circostanza che “la cartella notificata, mancando di talune pagine, che… Equitalia non ha integrato, è sicuramente nulla e priva di effetti”, pur avendo il Concessionario assolto all’onere probatorio, sullo stesso incombente, mediante produzione del referto di notifica della cartella, spettando invece al contribuente la dimostrazione della circostanza che la notifica della cartella fosse avvenuta in modo incompleto;

1.2. va premesso che in tema di riscossione delle imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione, come nel caso di specie, è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (cfr. Cass. nn. 23039/2016, 6395/20140);

1.3. come è noto, inoltre, secondo il principio generale di c.d. vicinanza della prova, la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto;

1.4. va richiamato quindi l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. n. 16528/2018; conforme Cass. n. 18252/2013);

1.5. è opportuno inoltre considerare che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”;

1.6. nel caso di specie il Giudice di merito ha ritenuto che il contribuente abbia provato l’incompletezza della notificazione, essendo stata prodotta in giudizio copia della cartella di pagamento notificata, mancante di alcune pagine concernenti aspetti identificativi fondamentali della pretesa posta in riscossione, ed essendosi invece limitato il Concessionario a produrre la relata di notifica priva, tuttavia, dell’attestazione della conformità della copia notificata all’originale;

1.5. va richiamato, allora, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale le dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario (o messo notificatore, come nella specie) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e completezza dell’atto ricevuto per procedere alla notifica nè della corrispondenza della copia notificata all’originale, non essendo questa l’attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, sì che la presunzione di conformità tra originale e copia dell’atto notificato viene meno se il destinatario produce quest’ultimo incompleto, nè perciò può ipotizzarsi un contrasto tra le due rispettive relate (atti pubblici), entrambe originali, dell’ufficiale giudiziario – una apposta sulla copia notificata, l’altra sull’originale dell’atto notificato – proprio perchè non spetta all’ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, e quindi, se la copia dell’atto notificato non corrisponde all’originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi (Cass. nn. 6017 del 2003, 21555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008, 20993/2013, 23420/2014);

1.6. stante la nullità della cartella (atto unilaterale recettizio formato e notificato dalla controparte) in conseguenza della sua accertata incompletezza, posto che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente (circostanza su cui nulla è stato dedotto o è comunque emerso nel giudizio), ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (cfr. Cass. nn. 21804/2017, 28276/2013), ed avendo in particolare lamentato il contribuente la mancata indicazione dei criteri in base ai quali era stato richiesto il pagamento della somma portata dalla cartella, delle modalità di determinazione degli interessi applicati e del responsabile del procedimento, il ricorso deve essere pertanto respinto;

2. la ricorrente, soccombente, va condannata in favore del controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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