Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6561 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21689-2021 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MEDAGLIE D’ORO,

169, presso lo studio dell’avvocato JACOPO DI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 20634/2021 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 15/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, C.A., nato il (OMISSIS) a New Juswang (Gambia), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ovvero di quella umanitaria.

2. Il ricorrente esponeva di aver lasciato il Gambia per timore di essere ucciso dalla madre adottiva, che, a seguito della morte del padre, lo aveva cacciato di casa e aveva tentato di avvelenarlo. Al ricorso il ricorrente allegava documentazione scolastica e un certificato medico rilasciato il 10/07/2020 dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà di Roma (INMP), recante la diagnosi di una sofferenza psicologica ascrivibile a un disturbo post traumatico da stress.

3. Il Tribunale di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare: ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria poiché ha ritenuto che dal racconto non emergessero i presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento di tali forme di tutela e che il danno prospettato dal ricorrente fosse riconducibile a un timore soggettivo, piuttosto che a un pericolo concreto; ha ritenuto che l’attuale situazione in Gambia non sia riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha ritenuto di non riconoscere la protezione speciale di cui al TUI, art. 5, comma 6, in assenza di elementi indicativi di un radicamento effettivo in Italia. In merito alla certificazione medica allegata, il tribunale ha escluso che la stessa fosse sufficiente a individuare una vulnerabilità in capo al ricorrente, in assenza di ulteriore documentazione attestante cure qualificate in corso.

4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Il ricorrente deduce “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.1, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis); nullità del provvedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, avuto riguardo al diniego del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.1. In particolare rileva come la nuova formulazione della norma, modificata dal D.L. n. 130 del 2020, convertito dalla L. n. 173 del 2020, abbia esteso le ipotesi contemplate dalla precedente normativa, con esplicita previsione anche delle condizioni di salute mentale del richiedente asilo, riferendosi ora alle “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”, incluso il “disturbo post traumatico da stress” diagnosticato al ricorrente per le torture subite in Libia (v. cicatrici con certificazione medica di compatibilità). Inoltre, sottolinea come il ricorrente avesse allegato COI riguardanti le condizioni del servizio sanitario gambiano e come tali elementi non siano stati presi in considerazione dal giudice di merito nel valutare la domanda del ricorrente di protezione speciale per cure mediche.

6.1. Le censure meritano accoglimento, poiché, il tribunale dà espressamente atto della diagnosi di “disturbo da stress post-traumatico” risultante dal certificato INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà di Roma, del 10/07/2020, senza però formulare un giudizio di eventuale gravità del disturbo mentale (Cass. 18541/2019) e senza valutare le COI appositamente allegate dal ricorrente sulle carenze del sistema sanitario gambiano, aspetto invece decisivo (Cass. 13765/2020, 17434/2021).

7. Il decreto impugnato va quindi cassato per nuovo esame, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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