Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6561 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. I, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9546/2010 proposto da:

S.C. ((OMISSIS)), M.A.

((OMISSIS)), M.G. ((OMISSIS)),

S.S. ((OMISSIS)), F.C.

((OMISSIS)), C.C. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giuste procure speciali a margine delle sei pagine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti ai nn. 59095, 59096,

59097, 59105, 59106, 59107/2006 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di

ROMA del 7/07/08, depositato il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.G.e gli altri cinque ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso del 29 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 7 maggio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui distinti ricorsi dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Presidente del Consiglio dei ministri, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 950,00 a titolo di spese del giudizio, di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente intimato, si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, viene denunciata come illegittima la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata, perchè la tariffa applicata non è quella giuridicamente corretta;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 2.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.100,00 (Euro 600,00+Euro 500,00 per gli altri cinque ricorrenti) per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 2.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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