Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6561 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., S.M.I. SERVIZIO MISURATORI INDUSTRIALI S.R.L. (di

seguito denominata per brevità SMI), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.

G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati BOCCIA RAIMONDO

FRANCO, ROMEI ROBERTO, che li rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato SIMONETTI GIORGIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI, in persona del Direttore

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2005 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

25/10/2005 r.g.n. 199/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, depositato il 30 aprile 2003, C.C. e la S.M.I. (Servizio Misuratori Indistriali) s.r.l., in persona del suo Presidente C.C., si opponevano all’ordinanza-ingiunzione n. 21/01/i, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma complessiva di Euro 58.300,80 per varie violazioni amministrative commesse con riferimento a n. 38 lavoratori, in forza alla Cooperativa Nova Linea S.c.a.r.l., ma asseritamente occupati dalla S.M.I. stessa in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Si costituiva la D.P.L., ribadendo la legittimità del provvedimento e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza del 19-25 ottobre 2005, l’adito Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lodi, istruita la causa con l’escussione di testi, rigettava l’opposizione.

A sostegno della decisione osservava che, mentre nessuna incidenza aveva sul giudizio in esame il procedimento penale, a carico della C., conclusosi con sentenza assolutoria, sulla base delle circostanze emerse dall’istruzione probatoria doveva ravvisarsi, nel caso di specie, un’interposizione di manodopera vietata ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Sotto il profilo formale, inoltre – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – la contestata ordinanza – ingiunzione era da ritenersi corretta perchè sufficientemente motivata contenendo essa gli estremi della norma violata, l’indicazione dei lavoratori interessati dalla violazione ed il periodo lavorativo di riferimento.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono C.C. e la S.M.I. (Servizio Misuratori Indistriali) s.r.l., con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 24, in riferimento al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, nonchè carenza assoluta di motivazione, sul presupposto della esistenza di connessione tra illecito penale ed illecito amministrativo contemplata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24, contesta la decisione del Giudice di prime cure in quanto lo stesso, in violazione dalla disposizione richiamata, non aveva accolto la domanda di revoca dell’ordinanza-ingiunzione.

Più in dettaglio, si sostiene che, nell’ipotesi in cui dall’accertamento dell’illecito amministrativo si risalga all’esistenza di un illecito penale (nella specie la presunta violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, e la conseguente applicazione dell’ammenda di cui all’art. 2 successivo), la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo ed a irrogare la sanzione relativa spetta al Giudice penale e non più all’autorità amministrativa; con la conseguenza che, finchè è pendente il giudizio penale, non può instaurarsi alcun procedimento amministrativo rivolto all’irrogazione della sanzione relativa. Alla luce di questo principio, pertanto, il Giudice civile di prime cure avrebbe dovuto, nella fattispecie, revocare l’ordinanza ingiunzione n. 21/01/i.

Il motivo è privo di fondamento.

Invero, la L. n. 689 del 1981, art. 24, in punto di “Connessione obiettiva con un reato”, così recita, al comma 1: “Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”.

Chiarisce, tuttavia, all’ultimo comma, che “La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”.

Osserva il Collegio che, prescindendo da ogni considerazione circa la contestata corrispondenza della fattispecie astratta con quella concreta, appare indubitabile che, nel caso in esame, essendo stata emessa nei confronti della C. – come puntualizzato nello stesso ricorso -, sentenza di “non doversi procedere” per essere il reato estinto per intervenuta abolizione dello stesso, la prospettata questione della competenza del giudice penale appare superata dallo stesso dettato legislativo.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 85, 20-28, anche in relazione all’art. 18, e violazione dell’art. 11 preleggi.

Con tale motivo di impugnazione, si sostiene l’incidenza del giudicato penale relativo al procedimento a carico della C. anche nel giudizio di opposizione, in quanto “sebbene la sentenza passata in giudicato non costituisca giudicato tra le parti nel giudizio civile pendente, è fuori di dubbio che le ragioni che hanno indotto il Giudice penale ad assolvere dal reato a lei ascritto la Signora C.C. discendono dal “non doversi procedere per essere lo stesso estinto per intervenuta abolizione del reato”. Ciò – ad avviso dei ricorrenti – “non può non riverberare i suoi effetti anche sull’esito del giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, non foss’altro perchè l’abrogazione normativa che ha inciso sull’esito del giudizio penale, è la stessa che investe anche quello civile”.

Anche questo motivo è privo di fondamento, contrastando l’esposto assunto col consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, comportano l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole (ex plurimis, Cass. 24 novembre 2005 n. 24790).

Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11, e nullità della sentenza, contestano la decisione del Giudice dell’opposizione nel punto in cui quest’ultimo, in modo ritenuto apodittico, ha considerato l’ordinanza opposta sufficientemente motivata, senza rilevare che la stessa, in presunta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11 “manca di precisare perchè la sanzione irrogata sia congrua rispetto alle caratteristiche dell’eventuale trasgressione commessa”.

Il motivo non va condiviso.

E’ noto, infatti, che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – il contenuto dell’obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale (Ex plurimis, Cass. 28 ottobre 2003 n. 16203). In particolare, “la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall’autorità amministrativa, nonchè dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito e allo svolgimento della suddetta attività difensiva” (in termini, Cass. 17.06.1997 n. 5425).

Proprio a tale orientamento, consolidato, deve ritenersi si sia implicitamente ispirato il Tribunale di Lodi nel ritenere che “l’ordinanza-ingiunzione sia sufficientemente motivata, essendo contestati gli estremi della norma violata, i lavoratori cui si riferisce e il periodo lavorativo per ciascuno di essi”; il che esclude che la decisione del giudicante sotto tale aspetto sia sprovvista di motivazione, avendo tenuto conto degli elementi in essa contenuti e ritenuti non meritevoli di censura, anche sotto il profilo sanzionatorio.

Va soggiunto, in relazione alle ulteriori considerazioni della ricorrente sulla questione testè esaminata che, in tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa. Pertanto, l’opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù della citata L. n. 689, art. 23, il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito della deduzione delle parti – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione, per stabilire se sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte (Cass. n. 5884/1997).

Con il quarto motivo le ricorrenti, denunciando omessa motivazione e violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si dolgono del fatto che “nella sentenza qui impugnata il Giudice Unico sembra (…) attenersi all’interpretazione letterale della L. n. 1369 del 1960, art. 1, disattendendo invece, il più moderno orientamento interpretativo, certamente più aderente alle forme di organizzazione del lavoro terziarizzato”.

La censura non è condivisibile, in quanto, nell’interpretazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, questa Corte, proprio con riferimento ad ipotesi analoghe a quella in esame, che vede il coinvolgimento di una società cooperativa di produzione e lavoro nella veste di soggetto appaltatore, ha ribadito che la ratio del divieto di appalto di manodopera è riposta proprio nell’esigenza di “proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione” (cfr. Cass. 18 maggio 2006 n. 11678).

Le ricorrenti, nell’ambito dello stesso motivo, contestano la valutazione delle prove operata dal Giudice di merito (in particolare, la valutazione delle deposizioni di alcuni testimoni), alla quale viene contrapposta una diversa ricostruzione dei fatti di causa (“in realtà, nel corso dell’istruttoria in primo grado (…) è emerso che il coordinamento dei lavoratori della Cooperativa era stato affidato a personale della Cooperativa”). Anche questa censura non può essere condivisa.

E’ noto che la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 1, al giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, e che tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della sua illogicità, cioè adducendo un difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale forma di sindacato risulta tuttavia circoscritta da precisi limiti, poichè “l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale, la correttezza dell’esame e delle valutazioni compiuti nella sentenza impugnata (tra le tante, Cass. 17 luglio 2001 n. 9662; Cass. 3 marzo 2000 n. 2404).

Inoltre, è appena il caso di ricordare che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata ed evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito” (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2005 n. 520).

Con più specifico riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, è stato, altresì, affermato (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4181; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2852) che la valutazione dei presupposti di fatto che integrano l’intermediazione di manodopera rientra nei compiti del giudice di merito ed è perciò incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Orbene, alla luce di tali principi esegetici, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata sotto il profilo dei vizi attinenti alla motivazione, avendo il Giudicante dettagliatamente indicato le ragioni del proprio convincimento circa il ricorrere di un’ipotesi di interposizione di manodopera.

Il Tribunale di Lodi ha, infatti, indicato gli elementi in fatto posti a fondamento della propria decisione, osservando che i lavoratori, formalmente soci della Cooperativa Nuova Linea, che aveva in appalto i lavori di facchinaggio e movimentazione merci, in realtà prestavano la propria attività lavorativa presso la SMI, utilizzando gli strumenti e i macchinari di quest’ultima, prendendo direttive dai suoi responsabili e svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti SMI, in totale promiscuità.

Inoltre, lo stesso Giudice ha evidenziato quali fossero le prove sulle quali basava il suo giudizio, analiticamente indicandole in sentenza.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro (Ndr: testo originale non comprensibile), oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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