Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6561 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2602-2019 proposto da:

L.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati CARLO BOSSO, GIUSEPPINO BOSSO;

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRATE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1912/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Torino con sentenza n. 1912/2018 aveva, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., accertato e dichiarato che L.M.A. era nelle condizioni sanitarie utili all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.1.2018 con compensazione delle spese in misura di 3/4 per entrambe le fasi, liquidate, complessivamente in Euro 5.800,00, e posta la residua parte a carico dell’Inps.

Il tribunale aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla L.M. con riguardo alla intervenuta decadenza rispetto alla possibilità di contestare l’esito della ctu resa nella fase dell’ATP nel caso in cui non erano state formulate osservazioni alla consulenza nei termini disposti ai sensi dell’art. 195 c.p.c..

Il Giudice, pur rilevando che i termini contenuti nell’art. 195 c.p.c., relativi alla possibilità di proporre osservazioni alla bozza di ctu, erano finalizzati a perseguire una logica deflattiva dei giudizi, facendo in modo che la consulenza finale contenesse anche risposte in merito alle eventuali osservazioni delle parti, tuttavia, in assenza di previsioni decadenziali specifiche rispetto a tali termini, aveva ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso successivo e quindi successivamente proponibili le ragioni di critica alla ctu.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la L.M. affidata ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps, che anche proponeva, nella medesima sede, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 195 c.p.c. in relazione al procedimento previsto dall’art. 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed in particolare l’erronea decisione del tribunale circa la eccezione di decadenza sollevata. Ha premesso che con una prima ctu resa nella fase dell’accertamento per atp ex art. 445 bis c.p.c., era stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari relativi alla indennità di accompagnamento dal 7.9.2016 e che avverso tali conclusioni non erano state avanzate dall’Inps osservazioni alla bozza della relazione peritale inviata alle parti in osservanza del procedimento e dei termini di cui all’art. 195 c.p.c.. La successiva contestazione svolta dall’Inps ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. ed il ricorso proposto ai sensi della richiamata disposizione erano pertanto da considerarsi inammissibili, stante la intervenuta decadenza della possibilità di formulare critiche alla ctu, per inosservanza del termine di cui all’art. 195 c.p.c. preposto a tale finalità.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, sicchè, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell’ambito del quale, al fine di impedire la ratifica dell’esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6” (Cass. n. 14880/2018; Cass. n. 14488/2019).

Il principio affermato chiarisce il rapporto tra il procedimento generale previsto dall’art. 195 c.p.c. in merito allo svolgimento delle operazioni peritali ed ai tempi ed alle scadenze ivi considerate, ed il procedimento specifico contenuto nel disposto dell’art. 445 bis c.p.c.. Il richiamo contenuto in quest’ultima disposizione al contenuto dell’art. 195 (“in quanto compatibile”..) attiene alle modalità con cui il giudice deve procedere nel disporre le operazioni peritali, anche fissando, per ragioni di economia processuale e di compiutezza della indagine peritale, termini endoprocedimentali relativi alle eventuali osservazioni critiche delle parti all’elaborato peritale.

Siffatte modalità, peraltro, pure indicative di specifici tempi per osservazioni, non possono comunque incidere sulla particolare disciplina dettata per il procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., che, in modo chiaro, prevede la eventuale dichiarazione di dissenso – (anche priva di particolari specificazioni – cfr Cass. n. 12332/2015) – cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, al fine di articolare tutte le ragioni oppositive alle conclusioni dell’indagine peritale svolta. Nessuna preclusione può pertanto conseguire alla mancata proposizione di note critiche in sede di procedimento peritale, restando facoltà delle parti argomentare il proprio dissenso nella sede processuale successiva alla formale contestazione della ctu (art. 445 bis c.p.c., commi 4 e 6).

Il ricorso principale è pertanto infondato.

2) Con unico motivo di ricorso incidentale l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5, art. 8 come modificato dal D.M. 8 agosto 2018, n. 37), L. n. 247 del 2013, ex art. 13 e della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, art. 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non aver, il Tribunale, fatta corretta applicazione dei criteri previsti per la liquidazione delle spese. L’Istituto, a sostegno della censura, richiama giurisprudenza di questa Corte in materia di determinazione delle spese per i procedimenti in questione.

Il ricorso è infondato. I precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 4747/2018, Cass. n. 27077/2018; Cass. n. 19482/2018) riguardano i compensi minimi previsti per legge la cui violazione può essere oggetto di giudizio di legittimità, ma che risultano questione estranea a quella oggetto di censura.

Quanto invece alla lamentata assenza di motivazione circa la determinazione delle spese ritenute eccedenti rispetto ai valori medi tariffari, questa Corte ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cass. n. 10343/2020; Cass. n. 30286/2017).

Sulla base dell’enunciato principio, a cui si intende dare seguito, è necessaria la specificazione dei criteri seguiti dal giudice per la determinazione delle spese solo in caso di “scostamento apprezzabile” dai parametri medi, circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie relativa a procedimento articolato in due fasi con attività istruttoria svolta in entrambe. Il ricorso incidentale è pertanto infondato.

In ragione del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, le spese devono essere compensate.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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