Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6560 del 20/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6560 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 32035-2007 proposto da:
SO.GE.DI. S.I.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.I.
1334770227), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 39-F, presso l’avvocato CARLONI SILVIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BOCHICCHIO
2014

FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;

352

ricorrente

contro

BORTOLUS CLAUDIO, BARDIN MARIANGELA, elettivamente

Data pubblicazione: 20/03/2014

domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,
presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DEVESCOVI FABRIZIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti contro

HERMANN LOREDANA, PISTAN DARIO;
– intimati –

avverso la sentenza n.

177/2007 della CORTE

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/02/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato BOCHICCHIO
FRANCESCO che si riporta;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato PIER
AURELIO COMPAGNONI, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data
17.3.2007) la Corte di appello di Trieste, pur
rideterminando la somma dovuta a uno degli attori, ha
confermato la condanna in solido della s.p.a. SO.GE.DI.
Sim nonché di Hermann Loredana vedova Pistan e Pistan

Dario – quali eredi di Pistan Luciano, già promotore
finanziario della detta società – al risarcimento del
danno patito da Bortolus Claudio e Bardin Mariangela,
investitori non professionali i quali si erano rivolti
al Pistan per la gestione del proprio patrimonio. Il
danno si era verificato nel periodo 1.1.2000-30.6.2000,
con notevoli perdite del capitale investito a causa di
operazioni in prodotti derivati mai autorizzate e senza
che gli attori fossero stati informati
.

sull’inadeguatezza delle operazioni stesse. I convenuti
non avevano fornito la prova della diligenza
nell’esecuzione dei contratti del 13.12.1999 e del
21.1.2000 ed era emerso che erano stati utilizzati
ordini le cui sottoscrizioni da parte degli attori erano
risultate apocrife.
Contro la sentenza di appello la s.p.a. SO.GE.DI. Sim ha
proposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi.
Resistono con controricorso gli intimati Bortolus e
Bardin. Non hanno svolto difese gli altri intimati.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno

.

depositato memoria.
3

Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n.
58/1998 e 1703 c.c. formulando il seguente quesito ex
art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis: <>.
2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n.
58/1998 formulando il seguente quesito ex art. 366 bis
c.p.c.: <>.
2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2 °
comma e 2056 c.c. formulando il seguente quesito ex art.
366 bis c.p.c.: <

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