Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6560 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 14/03/2017, (ud. 09/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24374/2012 proposto da:

C.V., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria Civile della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Farina, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di San Valentino n. 21, preso l’avvocato Carbonetti Fabrizio che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Cons. Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. CARBONETTI, con delega,

che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Atto notificato il 24 ottobre 2014, C.V. ricorre per cassazione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in proposito articolando un motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari 25 agosto 2011, n. 750.

Riformando integralmente la pronuncia del Tribunale di Foggia del 22 agosto 2006 n. 1434 – che aveva ritenuto la Banca Monte Paschi aver violato la normativa protettiva del cliente fissata dal testo unico finanziario e dal Regolamento Consob all’epoca vigente e l’aveva di conseguenza condannata a risarcire il danno patrimoniale arrecato al cliente, come determinato nella misura di 5.366,40 Euro -, la sentenza della Corte barese ha mandato esente da ogni censura il comportamento nel concreto tenuto dalla Banca.

La Corte ha ritenuto, in particolare, che “appare evidente, alla luce del corredo documentale” prodotto “(che non è verosimile possa essere stato sottoscritto alla cieca dal C., persona colta e accorta), che gli eventuali rischi del prodotto erano stati ampiamente evidenziati al cliente, il quale aveva espresso il proprio consenso all’acquisto, in modo del tutto consapevole, come poi ha fatto in sede attuativa del contratto quadro, attraverso gli ordini di acquisto dei BTP Tel, sottoscrivendo… i relativi moduli e il collegato “contratto di vendita opzione put”…, nei quali pure è contenuta dichiarazione del cliente di essere stato esaustivamente informato sui rischi derivanti dalle operazioni in opzione sopra indicate”; “la chiarezza e completezza della documentazione contrattuale, attraverso cui la banca ha dimostrato di aver fornito dettagliata informazione al cliente, esclude del resto la possibilità di equivoci in ordine alla natura del prodotto”.

Contro il ricorso proposto da C. resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha presentato apposito controricorso (notificato il 3 dicembre 2012).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il motivo formulato da C.V. denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 T.U.F. nonchè artt. 27, 28 e 29 del Regolamento, oltre che delle norme del contratto quadro, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

In questa prospettiva si assume, in primo luogo, che la Corte barese si sia basata solo su dichiarazioni “rese su moduli prestampati predisposti dallo stesso istituto finanziario”; nella realtà, il cliente era “un semplice ragioniere che ha frequentato poco più che la scuola dell’obbligo, che… investe la somma di appena 8.000 Euro”: “tale cifra e la personalità del C.” – si afferma – “inducono a ritenere più verosimile la tesi del “piccolo risparmiatore”.

Si assume, in secondo luogo, che la Corte abbia errato nello stimare che il prodotto BTP Tel non sia un prodotto ad alto rischio. Tale osservazione – si sostiene – è stata fondata “sulle considerazioni svolte da un consulente della banca medesima”. E’ però noto – si prosegue – che “tutta la giurisprudenza e la dottrina ritengono il prodotto BTP Tel, e correlativamente l’opzione put, un prodotto finanziario ad alto rischio”.

Si assume, altresì, che “nel corso del giudizio di primo grado il C. ebbe a richiede l’ammissione di prova testimoniale finalizzata a dimostrare che egli si era recato in banca per acquistare titoli di stato, che gli avevano suggerito di acquistare BTP, ma che in realtà trattavasi di BTPTEL; che nell’occasione non gli furono fornite spiegazioni”; e che la “prova non fu ammessa dal Tribunale, che, evidentemente, aveva deciso di accogliere la domanda indipendentemente dalla prova orale”.

2.- Il Collegio giudica inammissibile il motivo appena riferito. Per le ragioni che seguono.

Si deve rilevare, in particolare, la genericità che risulta connotare il motivo formulato dal ricorrente. Questo viene, in effetti, a mettere insieme informazione e adeguatezza: a trattare in modo indistinto ovvero promiscuo, cioè, i relativi profili. Altrimenti detto, lo stesso appare rimanere pencolante tra questi due distinti poli.

Pure sotto il profilo dei contenuti svolti, del resto, il ricorso rimane assestato su di un livello di censura che si manifesta generico, quando non del tutto improprio.

Ora, è regola acquisita dalla giurisprudenza di questa Corte che l'”onere probatorio gravante sull’intermediario finanziario in ordine alle informazioni somministrate all’investitore è commisurato alla deduzione di inadempimento formulata da quest’ultimo… onde è onere dell’investitore indicare le informazioni che assuma di non avere ricevuto” (cfr. Cass., 6 giugno 2016, n. 11578; che pure richiama Cass., 21 marzo 2016, n. 5514).

Tale onere di allegazione, relativo alle specifiche informazioni omesse o malamente esplicitate dall’intermediario, non è stato certo assolto dal ricorrente là dove ha inteso poggiarsi sul titolo di studio conseguito dal cliente o sulla richiesta di prova testimoniale che è stata presentata in primo grado. Non più conducente, d’altra parte, si manifesta il richiamo che è stato rivolto alla giurisprudenza di merito: a prescindere da ogni altro rilievo, qui il richiamo non supera neppure l’incertezza relativa alla piena sovrapposizione oggettiva delle fattispecie concrete decise dai precedenti richiamati con quello che è concretamente in esame (per la precisione, due decisioni su tre non vanno oltre l’indicazione di concernere “opzioni put”, che è di mera massima).

Ancora è da riscontrare che il ricorso non risulta rispettare il pur necessario requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., perchè viene a lasciare nell’ombra una parte – in quanto tale, di per sè stessa rilevante – dell’operazione di investimento denominata BTP Tel, limitandosi ad indicare taluni degli elementi costitutivi della stessa.

Per spiegare in modo adeguato la proposizione appena formulata, conviene ricordare che nell’operazione BTP Tel l’investitore versando una somma pari al prezzo di sottoscrizione/compera di una determinata quantità di BTP – ottiene il diritto a ricevere il rendimento cedolare dei relativi titoli statali; ma che al detto versamento non consegue anche il diritto alla restituzione della somma rispondente al montante capitale, per linea nominale, dei titoli stessi.

Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, la somma versata viene “posta a confronto” con l’andamento di un paniere di titoli azionari (le cui componenti dovrebbero venire indicate nel contratto concluso tra intermediario e investitore) e per tale “messa a confronto” l’intermediario corrisponde una somma ad hoc all’investitore: alla scadenza dei titoli di Stato, così, se il valore del paniere delle azioni (come determinato sulla base delle clausole previste nel menzionato contratto) risulta inferiore a quello rappresentato dal capitale versato per i BTP, l’intermediario si libera da ogni obbligazione corrispondendo all’investitore la minore somma di cui al valore attuale del paniere (tutto questo secondo quanto discende dallo svolgimento della formula “vendita dell’opzione put”, a cui si richiama l’operazione in questione con lessico decisamente non perspicuo per tutti coloro che non appartengono al ristretto novero degli addetti ai lavori).

Ne discende che l’investitore corre il rischio di perdere l’intero capitale versato in relazione ai BTP, là dove invece l’intermediario corre il rischio di perdere, al più, per intero la somma che ha versato a fronte dell’ottenuta put. Ciò sembra delineare, com’è naturale, una prospettiva di investimento ben poco incoraggiante. Come per l’appunto si rilevava poco più sopra, peraltro, in una simile prospettiva l’operazione BTP Tel appare assumere contorni solo parziali, rimanere monca: restano nell’oscuro, in effetti, i vantaggi che la stessa comporta per l’investitore a fronte del ridetto rischio di perdita, come pure la potenzialità di guadagno che a quegli la stessa sarebbe idonea a portare; l’utile ipoteticamente connesso, se si preferisce, al profilo di “capitale di rischio” che si assume parte caratteristica dell’operazione.

Ne deriva, in definitiva, che il ricorso presentato da Vito C. in modo particolare avrebbe dovuto indicare – oltre alla misura del rendimento nel concreto dato dai BTP cui è stato fatto specifico riferimento (ma neppure tale misura risulta comunicata) -, il prezzo effettivamente pagato dal Monte dei Paschi come corrispettivo per l’ottenimento della put. E più ancora avrebbe dovuto indicare il regime contrattualmente predisposto inter partes come conseguente al caso in cui il valore del paniere dei titoli azionari interessati fosse risultato superiore al valore di restituzione nominale dei BTP, al tempo della loro scadenza (o anche prima, eventualmente trascorso un certo periodo di tempo dal momento del versamento della somma capitale).

3.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2004, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.B. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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