Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6560 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23747-2018 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE,
MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente –
contro
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
114/B, presso lo studio associato COLETTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO FATICONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 397/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 397/18 aveva rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione con cui il tribunale di Latina aveva dichiarato che S.A. nulla doveva restituire all’istituto in ordine alla missiva del 3.12.2009 e del mod.TE08 del 5.3.2013.
Rilevava la corte territoriale che l’Inps non aveva comunicato con sufficiente chiarezza le ragioni in base alle quali aveva chiesto alla S. la restituzione della somma di Euro 1.946,16 e che pertanto, sebbene in materia di indebito assistenziale o previdenziale nel giudizio instaurato dall’assicurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l’accertamento negativo del debito, l’onere di produrre i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto è ad esclusivo suo carico, il presupposto perchè ciò avvenga è la chiarezza delle ragioni della richiesta di restituzione. Nel caso in esame la Corte d’appello riteneva non soddisfatta tale preliminare condizione di chiarezza e dunque riteneva non dovuta la restituzione della somma in oggetto. Avverso tale statuizione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso S.A..
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
L’Inps depositava successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver, la corte territoriale, fatto cattivo governo delle norme che disciplinano la materia dell’indebito assistenziale. In particolare l’Istituto lamenta la decisione nella parte in cui mette a carico dell’Inps l’onere di provare l’esistenza dell’indebito oggettivo, laddove, invece, la Suprema Corte, con decisioni consolidate, pone a carico dell’assistito che si opponga alla richiesta di restituzione dell’indebito, l’onere di fornire la prova del suo diritto.
Il motivo risulta essere non coerente con la decisione della Corte di appello. La sentenza impugnata, pur riaffermando il principio dell’onere incombente sull’assistito che intenda far valere il suo diritto e dunque l’onere di provare “i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”, e pur richiamando i principi in tale senso affermati da questa Corte (Cass. SU n. 18046/2010), ha peraltro premesso la necessità che le ragioni della richiesta restituzione siano “sufficientemente chiare”. Il giudice d’appello ha quindi fondato la propria decisione sulla carenza di chiarezza del provvedimento quale ostacolo per l’assistito circa la possibilità di comprendere su quali circostanze dare seguito all’onere di fornire elementi di prova attestanti il proprio diritto.
Rispetto al nucleo della decisione così articolata il motivo di attuale censura risulta quindi privo di diretta incidenza, poichè non considera e non sì confronta con la carenza di indicazioni “sufficientemente chiare” da cui è stata considerata afflitta la richiesta dell’Inps e che ha determinato il dictum della corte territoriale. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021