Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 656 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9382-2015 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. MASSIMO DI PAOLO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTI ASSISTENZIALI RIUNITI CASA DI RIPOSO DI PENNE, P.I.

(OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avv. FABRIZIO SILVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Di Paolo Massimo difensore del ricorrente che deduce

la irrituale composizione del Collegio, in quanto un componente oggi

presente, non l’estensore, di questo collegio fa parte del giudizio

di quella sentenza 2144o/13 ovvero la sentenza della Corte di

Appello impugnata per revocazione con decisione oggi impugnata e

chiede pertanto che il collegio voglia decidere in diversa

composizione;

udito l’Avv. Silvani Fabrizio difensore della controricorrente il

quale chiede che si vada vanti si oppone chiedendo il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che conclude chiedendo che si decida o si

sostituisca un membro del collegio e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza n. 386/2009, la Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando sul gravame proposto da C.A. nei confronti degli “Istituti Assistenziali Riuniti-Casa di Riposo di Penne” avverso la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara, confermò la statuizione di primo grado che aveva dichiarato che i detti istituti assistenziali erano proprietari dei negozi siti in (OMISSIS) (per averli ricevuti in legato da C.V., con testamento del (OMISSIS)); in riforma della sentenza del primo giudice, invece, rigettò la domanda di restituzione dei canoni di locazione.

2. – Avverso tale sentenza C.A. propose ricorso per cassazione, che fu rigettato da questa Corte con sentenza n. 21440 del 2013; propose anche ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, impugnando – nei confronti degli “Istituti Assistenziali Riuniti” – il capo della sentenza di appello che aveva escluso l’inadempimento del modo apposto al legato e rigettato la domanda di risoluzione dello stesso (domanda volta ad ottenere il recupero nell’asse ereditario della de cuius – spettante al C. nella misura di cinque ottavi – degli immobili oggetto del legato).

La Corte di Appello di L’Aquila rigettò la domanda di revocazione e condannò il C. al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese del giudizio. La Corte territoriale ritenne inammissibile la domanda di revocazione per insussistenza del preteso errore di fatto, in quanto la sentenza impugnata -piuttosto che essere fondata sull’erronea supposizione di un fatto che non aveva costituito punto controverso sul quale vi era stata pronuncia – aveva invece pronunciato proprio sull’inadempimento del modo gravante sul legato, escludendo la sussistenza di tale inadempimento.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.A. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l'”Azienda Pubblica di Servizi alla persona della Provincia di Pescara – A.S.P. n. (OMISSIS)”, quale avente causa degli “Istituti Assistenziali Riuniti-Casa di Riposo di Penne”.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va esaminata l’eccezione con la quale il ricorrente, in apertura della pubblica udienza, ha eccepito l’incompatibilità del consigliere Antonino Scalisi – ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. – a far parte del collegio giudicante, per il fatto di essere stato uno dei componenti (per di più il relatore) del collegio che ha deciso il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di secondo grado.

L’eccezione è infondata e va respinta.

Secondo le Sezioni unite di questa Suprema Corte, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627789).

Il principio, valido per il caso in cui siano stati proposti più ricorsi per cassazione (prima avverso la sentenza di appello, poi avverso la sentenza del giudice di rinvio) in seno al medesimo procedimento, a maggior ragione vale per il caso – che ricorre nella specie – in cui il primo ricorso per cassazione sia stato proposto in seno al procedimento principale e il nuovo in seno al diverso procedimento per revocazione.

2. – Superata la questione preliminare relativa alla composizione del collegio, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

2.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 648 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto l’insussistenza dell’inadempimento del modo gravante sul legato e per non aver pronunciato la risoluzione del legato stesso.

La censura è inammissibile.

Va premesso che deve ritenersi non vincolante in questa sede quanto statuito da questa Corte con la richiamata precedente sentenza del 2013, in quanto oggetto di quel giudizio fu la sussistenza di errori di diritto nella pronuncia di appello, mentre in questa sede costituisce oggetto di giudizio la sussistenza di errore di fatto revocatorio.

Va ancora premesso che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596982).

Alla stregua di tale principio deve escludersi che, nella specie, sussista l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Invero, la censura in esame pone in discussione l’interpretazione del testamento, l’accertamento dell’oggetto del legato e l’esclusione dell’inadempimento del modo gravante sul legato, questioni tutte che hanno formato oggetto di pronuncia da parte della Corte territoriale.

La Corte di Appello, interpretando il testamento e il relativo legato, ha escluso che oggetto della disposizione mortis causa fossero somme di denaro, accertando invece che oggetto del legato era la proprietà degli immobili; e poichè gli “Istituti Assistenziali Riuniti” non avevano ancora conseguito il riconoscimento di tale proprietà con l’acquisizione del relativo possesso, non era esigibile da essi l’adempimento del modo (ossia la destinazione dei canoni di locazione al pagamento della retta per il mantenimento di un posto letto).

Col motivo si critica, dunque, non un errore di percezione, ma un errore di valutazione degli atti negoziali e delle prove, proponendosi una lettura alternativa degli stessi. Ne deriva la inammissibilità della censura, in quanto non prevista tra quelle tassativamente consentite dall’art. 395 c.p.c..

2.2. – Col secondo motivo, si deduce poi l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il C. non avesse indicato le prove atte ad escludere incontrovertibilmente i fatti accertati (inesistenza dell’inadempimento del legatario) con la sentenza di appello.

Anche questa censura è inammissibile.

Premesso che il motivo è diretto contro un obiter ininfluente, che non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, in ogni caso la censura punta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, a proporre così una lettura alternativa degli atti e a sollecitare la Corte ad un riesame degli stessi: ciò che è inammissibile in sede di legittimità e, a maggior ragione, a mezzo dell’impugnazione revocatoria.

2.3. – Col terzo motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di Appello condannato il C. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata in favore degli Istituti riuniti, nonostante che questi ultimi non avessero allegato nè provato il danno.

Il motivo non è fondato.

Non sussiste la dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, norma che consente la condanna della parte al risarcimento dei danni qualora abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Avendo il giudice di merito ritenuto la sussistenza di colpa grave nell’azione per revocazione intrapresa dalla parte, esattamente l’ha condannata al risarcimento dei danni, senza incorrere con ciò in violazione di legge.

Il ricorrente, in realtà, intende porre in discussione la sussistenza della ritenuta colpa grave, ma ciò non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di doglianza relativa ad un apprezzamento di merito non sindacabile da parte della Corte di cassazione.

Infondato è poi il profilo della doglianza relativo alla circostanza che il giudice di merito ha liquidato il danno con riferimento alle spese irripetibili.

La pronuncia sul punto è conforme al principio di diritto dettato da questa Corte – e condiviso dal Collegio – secondo cui la condanna al rimborso delle spese processuali non ripetibili può essere irrogata nei confronti della parte soccombente anche quando ricorre l’ipotesi della responsabilità aggravata prevista dalla norma dell’art. 96 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 26/03/1986, Rv. 445345).

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA