Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6559 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A.M. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE FEO CLAUDIO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 31, presso lo studio dell’avvocato RUGGERI

STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati FIORETTI MARCO,

PAOLINI LUIGI giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 26/4/2006, depositata il 26/05/2006, R.G.N. 414/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato STEFANO RUGGERI (per delega dell’Avv. MARCO

FIORETTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilita’ e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.I. conveniva davanti alla pretura di Ancona, sez. dist.

di Iesi, G.A., chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver ricevuto varie volte minacce ed ingiurie dalla G.. Questa contestava la domanda e proponeva domanda riconvenzionale per i danni conseguenti a varie ingiurie subite dalla S., oltre che personalmente anche dal figlio, minorato mentale.

Il tribunale di Ancona, sez. dist. di Iesi, accoglieva la domanda principale e quella incidentale condannando ciascuna delle parti a pagare L. 15 milioni all’altra e compensava le rispettive obbligazioni.

La Corte di appello di Ancona, adita dalla sola S., con sentenza depositata il 26.5.2006, respingeva la domanda riconvenzionale della G. e condannava la stessa al pagamento nei confronti dell’attrice della somma di Euro 7746,85, oltre interessi e spese.

Riteneva la corte che la notifica dell’appello effettuata al procuratore della G. era regolare a norma dell’art. 330 c.p.c., mentre mancava la prova sia che la G. fosse stata oggetto di ingiurie da parte della S., sia che essa avesse subito una stress psicologico per le pretese offese effettuate dalla S. al suo figlio, minorato mentale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. A..

Resiste con controricorso S.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza nonche’ la violazione e falsa applicazione di legge e la nullita’ del procedimento, in ordine alla regolarita’ della notificazione dell’atto di citazione in appello ex art. 330 c.p.c. Il motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito: “La S.C. si esprima sul fatto che sia o meno stato violato l’art. 330 c.p.c., e precisamente se la notificazione dell’atto di citazione in appello doveva essere notificato alla parte presso il procuratore costituito in primo grado o, come, invece, ha ritenuto la corte territoriale al procuratore in quanto destinatario della notifica”.

2. Il motivo e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilita’, deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, poiche’ la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ finalizzata a porre il giudice della legittimita’ in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

Nella specie il quesito di diritto, cosi’ come posto, e’ astratto, non rappresentando gli elementi della fattispecie concreta e risolvendosi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo con la conseguenza che questo va dichiarato inammissibile (Cass. 25.9.2007, n. 19892).

Quanto al preteso vizio motivazionale esso, in effetti, non attenendo alla ricostruzione fattuale, ma alla motivazione adottata dalla corte di merito nel risolvere la questione attinente alla pretesa violazione dell’art. 330 c.p.c. in effetti integra un vizio di violazione di norma, per la quale era necessario un valido quesito di diritto.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori ex art. 2697 c.c. ed artt. 115, 116 e 117 c.p.c. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia ritenuto provate le ingiurie da lei subite, mentre queste risultavano da quanto riferito in sede di interrogatorio libero delle parti. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “la S.C. si esprima sul fatto che il giudice possa liberamente porre a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni rese in seno all’interrogatorio libero delle parti”.

4. Il motivo e’ inammissibile, relativamente ai lamentati vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, stante quanto sopra detto in tema di inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., allorche’ esso si presenti, come nella fattispecie, astratto e senza rappresentare gli elementi della fattispecie concreta a cui va applicata la regola iuris da formulare.

Il motivo e’ inammissibile anche relativamente al preteso vizio motivazionale in merito alla ritenuta mancata prova dell’ingiuria subita da essa ricorrente.

Infatti, anzitutto, il motivo non trascrive il contenuto dell’interrogatorio libero delle parti, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc), e’ necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Inoltre, ed in ogni caso, con la censura si mira ad ottenere una rivalutazione delle risultanza processuali, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimita’.

5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza e la violazione di norme di legge in ordine alla sua domanda riconvenzionale, per avere la corte territoriale escluso che la condotta ascritta alla S. nei confronti del figlio di essa ricorrente avesse causato alla stessa uno stress psicologico, mentre le prove in merito emergevano dalle testimonianze e dal libero interrogatorio raccolti dal giudice di primo grado.

6. Il motivo di ricorso e’ inammissibile per le stesse ragioni gia’ espresse in relazione al secondo motivo.

Esso e’ inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo trascritto il contenuto delle prove testimoniali e del libero interrogatorio, a cui fa riferimento, e richiedendo una rivalutazione delle risultanze processuali da parte di questa Corte.

7. Il ricorso va rigettato la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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