Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6559 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34239-2018 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava insussistente l’obbligo di P.M. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS, in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Impresa Assicurativa;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; è rimasto intimato P.M.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), assumendo la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione di P.M. presso la Gestione commercianti;

il motivo è manifestamente infondato;

la fattispecie concreta è pacifica in causa e riguarda l’attività di produttore (svolta dall’intimato) direttamente per conto di Impresa Assicurativa;

deve, dunque, darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub – agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

il ricorso, pertanto, va rigettato;

nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva da parte di P.M.;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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