Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6558 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21525-2019 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1799/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1799 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità in favore di R.E. e ha condannato l’INPS all’erogazione della prestazione con decorrenza dall’1.1.2011, oltre agli accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300,00;

2. contro la pronuncia R.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle partì unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme che determinano i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati e procuratori, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, comma 1, nonchè della L. n. 1051 del 1957, in relazione all’art. 13 c.p.c., comma 2;

5. col secondo motivo è dedotta la violazione delle medesime disposizioni ma in riferimento all’art. 13 c.p.c., comma 1;

6. il primo motivo di ricorso è fondato;

7. si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (Cass. n. 15656/2012; n. 10454/2015; S.U. n. 10455/2015);

8. applicando tali principi al caso in esame, come già statuito da questa Corte in precedenti sovrapponibili a quello in esame (cfr. Cass. n. 12460 del 2020), il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 3.903,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,50, per la fase introduttiva del giudizio, Euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

9. deve rilevarsi che, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% dall’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo, relativo al parametro medio, liquidato per tale fase (Cass. ord. 20/6/2019, n. 16652);

10. avuto riguardo all’importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

11. pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese del giudizio di primo grado in complessivi Euro 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;

12. le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Russo, antistatario.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 900,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Russo, antistatario.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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